Introdotto con la legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, e reso permanente attraverso la legge di stabilità del 2016, l'”Art-bonus” è un credito d’imposta riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, nella misura del 65% dell’importo versato.
Sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta in base al soggetto che effettua l’erogazione, nello specifico:
• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
• per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
L’utilizzo del credito d’imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
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