Le modifiche al Testo Unico sull’Ambiente apportate da Dlgs 116/2020 in materia di rifiuti sono state molte ed articolate. Per questo motivo la Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha ritenuto opportuno emanare varie note, volte a fornire chiarimenti in merito a criticità interpretative ed applicative del Decreto.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

A seguito dell’emanazione del Dlgs 116/2020 sono state sollevate varie problematiche in merito all’etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art.219.

-Proroghe.

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false )

Tra le modifiche apportate nell’iter di conversione del decreto, è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.

Infatti, all’articolo 39 del decreto è aggiunto il comma 1-ter, il quale prevede che “Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.

Pertanto, per tutti gli imballaggi, la sospensione dell’obbligo di etichettatura (l’obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE, e di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale), è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, le aziende del settore avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale che sono già immessi in commercio o che sono già provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022, fino a esaurimento delle scorte.

-Chiarimenti. Il Ministero della Transizione Ecologica si è espresso attraverso una circolare (scarica l’Allegato 1: “Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi”) per chiarire i seguenti aspetti:

  • soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi
  • tipologie di imballaggi da dover etichettare:
  • Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto
  • Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione
  • Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione
  • Imballaggi destinati all’esportazione
  • Ricorso al digitale.

RIFIUTI URBANI

-Chiarimenti Una prima nota esplicativa era stata emanata dal Ministero della Transizione Ecologica a febbraio 2021 (scarica l’Allegato 2: “Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche”) in particolare per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in ambito domestico.

-Chiarimenti A maggio 2021 è stata emanata una seconda circolare (scarica l’Allegato 3: “Decreto Legislativo 116/2020 – Criticità interpretative ed applicative – Chiarimenti”) in cui sono state nuovamente chiarite le definizioni dell’articolo 183 del D.lgs 152/06. Si ribadisce che la definizione di rifiuti urbani è stata armonizzata a livello europeo per evitare difformità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Pertanto, tale definizione una finalità statistica per fare in modo che tutti gli Stati membri calcolino gli obiettivi di riciclo nello stesso modo. La definizione vale solo ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo e al fine di affidarne la gestione esclusiva ai Comuni.

Nella circolare è infatti riportato quanto segue: “In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti. […] A tal proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento