Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021)
Pubblicato in gazzetta il nuovo decreto relativo ai Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021)
Riepiloghiamo di seguito le principali novità in materia:
- Vengono definite le casistiche per il quale è obbligatorio redigere il Piano di Emergenza;
- Viene definita la nuova scadenza dei corsi di aggiornamento dell’antincendio, che con il nuovo decreto risulta da svolgere con cadenza almeno quinquennale;
- Viene definita la cadenza di aggiornamento dei corsi antincendio anche per i docenti che svolgono la formazione, anch’essa con cadenza almeno quinquennale;
- Si definiscono le disposizioni transitorie e finali e si definisce la tipologia di corso per i partecipanti che hanno già partecipato in passato a corsi di formazione antincendio;
- Si definisce la data di entrata in vigore del nuovo decreto, precisamente un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- Viene definito che, per quanto riguarda la parte teorica dei corsi di formazione, è possibile utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza);
- Si definiscono i 3 gruppi di percorsi formativi, ATTIVITA’ DI LIVELLO 3 – ATTIVITA’ DI LIVELLO 2 e ATTIVITA’ DI LIVELLO 1 (non più “rischio alto”, “rischio medio” e “rischio basso”) e si definiscono inoltre la durata e gli argomenti dei corsi (anche per gli aggiornamenti)
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