“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità in materia:

PIANO DI EMERGENZA

Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il piano di emergenza, che dovrà essere redatto nei seguenti casi:

· luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

· luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);

· luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

PROVA DI EVACUAZIONE

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva nei casi in cui:

· nel corso di precedenti esercitazioni sono emerse particolari problematiche;

· il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;

· si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo o cambi di layout significativi

LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO

Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

· il rischio basso sarà rinominato “livello 1″, aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;

· il rischio medio sarà rinominato “livello 2”, rientreranno i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;

· il rischio alto sarà rinominato “livello 3”, rientreranno tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto, anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.