Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH) sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul
mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1
% in peso.
L’allegato al Regolamento stabilisce inoltre le restrizioni previste per l’immissione sul mercato
(obblighi a partire dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (obblighi a partire dal 24
agosto 2023).
COSA SONO E DOVE VENGONO UTILIZZATI I DIISOCIANATI?
I diisocianati sono composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi isocianici (=C=O)
che conferiscono loro una notevole affinità verso composti contenenti idrogeno attivo, nonché un
certo grado di tossicità. I diisocianati, sono utilizzati, come componenti chimici di base per produrre
polimeri in una vasta gamma di settori e applicazioni (schiume poliuretaniche, elastomeri
termoplastici, elastan, sigillanti, vernici poliuretaniche, ecc.).
COSA CAMBIERA’ A PARTIRE DAL 24.08.2023?
Tutte le aziende che utilizzano prodotti disocianati con concentrazioni maggiori dello 0,1%,
dovranno OBBLIGATORIAMENTE formare tutti i lavoratori utilizzatori delle sostanze o delle
miscele con evidenza di aver completato, con esito positivo, il corso di formazione.
Tale formazione, così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149, dovrà essere erogata da
tecnico esperto nelle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro e dovrà essere riproposta ogni 5
anni.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RESTRIZIONE
1Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante
esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di
restrizioni previste dall’Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all’articolo 67 del
regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
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