Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il nuovo D. Lgs. 116/2020, che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852. Esso, interviene in materia sia con obblighi immediati, con misure attuative oppure con obblighi che entreranno in vigore successivamente.

Le prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse sono le seguenti:

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO 

  • Sono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Rimane invariato l’obbligo per tutti i soggetti precedentemente obbligati fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall’art. 188-bis.
  • Viene ridotto l’obbligo di conservazione dei registri da 5 a 3 anni.
  • È da annotare nel registro la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (es. riciclaggio, riutilizzo, ecc.). Al momento tale informazione non è prevista nella modulistica a disposizione in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti, salvo specifica prescrizione contenuta nell’autorizzazione. Infatti, nel registro corrente, non è previsto né consentito inserire dati aggiuntivi che non riguardano i rifiuti.

TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARIO

  • Il trasportatore ha la possibilità di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore tramite l’invio per PEC. Ciò è consentito solamente nel caso in cui il trasportatore assicura la conservazione del documento originale e provveda all’invio al produttore.
  • Come per il registro di carico/scarico, anche la durata di conservazione dei formulari si riduce da 5 a 3 anni.
  • Viene introdotta una nuova modalità di vidimazione del formulario, procedendo all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione. Tale applicazione è scaricabile dai portali istituzionali delle camere di commercio, che danno la possibilità di fornire format identificati da un numero univoco. È possibile comunque procedere con la modalità classica di vidimazione, anche nel caso in cui i portati non siano ancora operativi.
  • Sia per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, sia per il trasporto di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove si è svolta l’attività, oltre che per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230), è necessario predisporre un Documenti di Trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale. Questo comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

  • Entro il 31 dicembre 2020 è prevista l’adozione delle Linee Guida da parte del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) necessarie per aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto. La SNPA ha pubblicato a marzo 2020 le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” che hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori. In ogni caso, tali linee guida devono ancora essere approvate dal Ministero dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

  • Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
  • Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare), dal 26 settembre 2020 si introduce la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

  • A seguito della modifica dell’art. 184-ter, non è più prevista l’operazione di “preparazione al riutilizzo” tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste”. Essa rimane comunque un’operazione su rifiuto perciò necessita di apposita autorizzazione.

RIFIUTI URBANI

  • Dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (parte IV del Codice Ambientale) nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati, a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
  • Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

ETICHETTATURA IMBALLAGGI

Con il nuovo decreto sono state apportare modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi. La nuova formulazione pone ai produttori importanti obblighi informativi e di etichettatura. Da un lato, le modalità applicative sono di dubbia interpretazione, dall’altro il D. lgs. 116/2020 non impone agli operatori un’applicazione immediata di norme tecniche, ancora non ben definite. Il percorso di chiarimento e di migliore definizione di questo punto è in fase di sviluppo.

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