Il 9 febbraio 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto di Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Esso sancisce quindi le modifiche all’art. 3 del Decreto Legislativo 27/01/2021, n. 35 il quale impone l’utilizzo dal 1° gennaio 2021 dell’ADR 2021 che diventa obbligatorio a partire dal 1° luglio 2021.
La normativa, revisionata con cadenza biennale ed entrata in vigore negli anni dispari, applica gli emendamenti apportati agli allegati A e B, come previsto dall’art. 14 dell’Accordo (Direttiva 2020/1833/UE).
Tra le novità pubblicate per il trasporto delle merci pericolose le principali sono le seguenti:
- nuove disposizioni per l’identificazione di batteria a litio e specifiche deroghe;
- aggiornamento della tabella A con inserimento di nuovi numeri ONU;
- introduzione di speciali disposizioni per specifici numeri ONU;
- modificato il termina “prova” che viene sostituito con “ispezione”;
- esenzione del trasporto per i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica contenuti in un’apparecchiatura per il funzionamento della stessa destinate ad un’utilizzazione durante il trasporto;
- viene introdotta la figura di “scaricatore” sul quale ricade l’obbligo di presentare la relazione d’incidente alle Autorità competenti;
- vengono modificate con maggiore rilievo le merci della classe 1, classe 6.2, classe 7;
- vengono modificate e integrate le istruzioni di imballaggio con l’introduzione di rubriche aggiunte dall’ADR;
- modificate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio che diventa 100x100mm e 100x70mm per le dimensioni ridotte;
- cambiate le disposizioni per le iscrizioni di marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container;
- obbligo estero alle aziende che rivestono il ruolo di speditore per la nomina di Consulente ADR;
- specificato che per le materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto;
- introdotte nuove disposizioni sulle informazioni addizionali richieste dai gas refrigerati.
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