È stato recentemente pubblicato, il 31 ottobre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale datato 18 ottobre 2019 che riporta le modifiche all’allegato 1 al D.M. dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139″. Esso entra in vigore dal 1° novembre 2019, con cui è stata emanata una nuova ed aggiornata versione del Codice di Prevenzione Incendi, che sostituisce completamente quella esistente.

Tale provvedimento segue la pubblicazione del D.M. del 12 Aprile 2019 (Modifiche al DM 3.08.2015 – norme tecniche di prevenzione incendi), in vigore dal 20 Ottobre 2019, che dispone la completa applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, che pertanto diventa la regola tecnica di riferimento per gran parte delle attività soggette alla prevenzione incendi.

Le principali modifiche apportare, che riguardano gran parte del disposto normativo, sono le seguenti:

  • Sono stati rivisti i termini e le definizioni generali, per precisarne alcuni concetti, tra i quali si chiarisce la metodologia dei profili di rischio e le vie di esodo. È stato poi introdotto il concetto di preliminare per la valutazione del rischio, l’attribuzione dei profili di rischio, e la strategia per la mitigazione del rischio. Inoltre, sono stati attribuiti dei livelli di prestazione alle misure antincendio, con indicazioni per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio. Infine, nella stessa sezione, sono stati ampliati i criteri per velocità caratteristiche di crescita dell’incendio ed i profili di rischio vita per alcune tipologie di destinazione d’uso.
  • Un’altra principale modifica riguarda la possibilità di scegliere soluzioni alternative per il livello di prestazione II (mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente alla evacuazione degli occupanti) per il tempo richiesto per l’esodo Rset con un margine di sicurezza 15 minuti.
  • È stato rimodulato il calcolo dei sistemi e delle vie di esodo con una maggiore delle definizioni delle vie indipendenti, dei corridoi ciechi e delle dimensioni, con eliminazione delle barriere architettoniche,
  • È stato introdotto il nuovo punto che riguarda i requisiti dei sistemi di esodo per l’attività all’aperto.
  • È stata ridefinita la parte riguardante la progettazione della gestione della sicurezza e la parte riguardante la gestione della sicurezza in esercizio.
  • Sono state ridefinite le soluzioni progettuali e la parte riguardante gli estintori, inoltre sono state riorganizzare le soluzioni progettuali per la rilevazione/allarme e per il controllo di fumi e calore.

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