Il nuovo Regolamento UE 2024/585 della Commissione dell’8 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ha introdotto significativi cambiamenti nelle modalità di etichettatura di tali referenze.

Ecco le principali modifiche apportate:

  • Elenco degli ingredienti: I prodotti vitivinicoli utilizzati per ottenere un prodotto vitivinicolo aromatizzato sono indicati nell’elenco degli ingredienti con il termine «vino» o il nome degli specifici prodotti vitivinicoli utilizzati. Tali termini sono immediatamente seguiti dagli ingredienti dei prodotti vitivinicoli elencati conformemente all’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33, indicati tra parentesi.
  • Etichettatura degli ingredienti aggiuntivi: I seguenti ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base prima o durante l’imbottigliamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato possono essere indicati al di fuori delle parentesi di cui al paragrafo 1, come specificato di seguito:
  • i termini «mosto di uve concentrato» e/o «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere indicati con la dicitura «mosto di uve concentrato»;
  • i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e il latte e i prodotti a base di latte possono essere indicati utilizzando i termini elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/33;
  • gli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio» possono essere sostituiti dall’indicazione specifica «imbottigliato in atmosfera protettiva».

Se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, tali termini figurano inoltre una volta sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta dopo il termine «contiene», unitamente all’indicazione di qualsiasi altra possibile sostanza o prodotto che provochi allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del prodotto vitivinicolo aromatizzato. Tali termini possono essere accompagnati dal relativo pittogramma di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Disposizioni transitorie: Le scorte di prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati in conformità delle norme di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle stesse anche se non sono conformi ai requisiti specifici in materia di etichettatura stabiliti nel presente regolamento.

La versione integrale dei regolamenti citati è disponibile al seguente link:

2019 – Reg. Delegato UE 2019 – 33 etichettatura vini

2024 – Reg. UE 585 che integra Reg. UE 251 vini aromatizzati

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