Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, l’allegato II di tale regolamento stabilisce requisiti concernenti diversi prodotti di origine animale mentre l’allegato III requisiti specifici.
Il Regolamento delegato (UE) 2024/1141 introduce modifiche agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari e uova.
Entrata in vigore: 09/05/2024
Inserite modifiche anche al marchio di identificazione dei prodotti di origine animale dall’articolo 2:
“Il marchio di identificazione sui prodotti di origine animale può continuare a recare le abbreviazioni di “Comunità europea” di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 8, de regolamento (CE) n. 853/2004, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2028 e i suoi prodotti di origine animale recanti tali marchi di identificazione apposti prima di detta data possono rimanere sul mercato”.
Le abbreviazioni del marchio di identificazione che fanno riferimento all’«Unione europea» dovranno sostituire i riferimenti alla «Comunità europea». Tale sostituzione crea un notevole onere amministrativo per le aziende. Per questo la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio.
Alcune domande & risposte:
- L’unica modifica del Bollo sanitario è che si debba sostituire “CE” con “UE”?
Dalla lettura in confronto dell’attuale reg. 853/2004 e del regolamento modificato effettivamente hanno solo sostituito CE con UE. E’ stato introdotto anche l’articolo 8 bis, che introduce la possibilità di sostituire la forma ovale con altra forma in caso di prodotti di origine animale provenienti da zone soggetto a restrizioni per il controllo delle malattie.
- Le tempistiche di adeguamento per la modifica del Bollo sanitario sono il 31/12/2028?
Si.
- Fino a quella data può essere stampata la dicitura “CE” e dopo tale data dovrà stampata la nuova dicitura “UE”?
Può essere apposta la dicitura “CE” fino al 31 dicembre 2018 ed i prodotti di origine animale già confezionati prima del 31 dicembre 2028 possono essere commercializzati.
- Gli imballi con dicitura “CE” realizzati prima del 31/12/2028 potranno continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento scorte?
Il regolamento parla di “prodotti di origine animali recanti tali marchi…apposti prima di detta data possono rimanere sul mercato”. Si parla di prodotti già etichettati/confezionati. Non è previsto lo smaltimento delle etichette/imballaggi non impiegati che riportano l’indicazione “CE”.
- Un’azienda che dovesse andare in revisione o in ristampa, in questo momento, può già apporre la nuova dicitura “UE”?
Dalla terminologia impiegata dal legislatore comunitario si ritiene che sia già possibile utilizzare la nuova abbreviazione. In quanto l’art. 2 del regolamento 2024/1141 prevede la “possibilità” di poter continuare ad utilizzare la vecchia abbreviazione e non un obbligo.