Il 31/12/2020, con la pubblicazione del D.L. n. 183, il cosiddetto “Decreto Legge Milleproroghe”, è stato ufficialmente sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Esso riguarda perciò la sospensione, fino a suddetta data, dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi disposto a settembre con il D. Lgs. 116/2020, a seguito di numerose istanze da parte degli stakeholders e delle associazioni di categoria interessate.

Per la precisione, l’art. 219, comma 5 del TUA (Testo Unico Ambientale) cita esattamente:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per date una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Per tale motivo, ancora per tutto l’anno 2021, l’etichettatura degli imballaggi resterà un’applicazione di natura volontaria.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.