L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile un modello per la rettifica dell’istanza online relativa alla richiesta della Patente a crediti. Il modulo deve essere inviato dalla PEC aziendale all’indirizzo: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it. È importante compilare il modulo esclusivamente con le informazioni che si desidera modificare.

Sezione A) – Informazioni generali

Il “Codice fiscale soggetto richiedente” (CF) deve riferirsi al codice fiscale della persona fisica che ha effettuato l’accesso alla piattaforma per l’istanza da rettificare.

Il “Codice istanza” è reperibile nella pagina di riepilogo dell’istanza e sulla ricevuta.

Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo

La correzione di questa informazione comporta l’eliminazione dell’istanza e della patente eventualmente già generata. Pertanto, l’utente dovrà compilare e inviare una nuova istanza di patente, inserendo nel modulo il codice fiscale dell’impresa o lavoratore autonomo errato.

Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell’impresa/lavoratore autonomo

In questa sezione è possibile richiedere la rettifica di informazioni già inviate, come:

  • Ragione sociale
  • PEC
  • Codice fiscale del legale rappresentante o lavoratore autonomo delegante

Questa rettifica non richiede l’emissione di una nuova patente e non comporta ulteriori azioni da parte dell’utente.

Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti

In quest’area, è necessario selezionare solo le voci da rettificare, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi indicati nell’art. 27 del d.lgs. 81/2008, ad eccezione della lettera a) relativa all’iscrizione alla camera di commercio, che è obbligatoria e non è presente nel modulo. I requisiti da rettificare sono:

  • c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, secondo l’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dove previsto;
  • b) Adempimento, da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
  • d) Possesso del documento di valutazione dei rischi, dove previsto dalla normativa vigente;
  • f) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dove previsto dalla normativa vigente.