A seguito di un confronto interno abbiamo condotto un’analisi tecnica per determinare quale normativa prevalga tra il D.Lgs 81, l’Accordo Stato-Regioni e il CCNL in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa necessità è emersa per chiarire la frequenza di aggiornamento del corso sui rischi specifici nel settore edile.

Recentemente, l’aggiornamento del CCNL per il settore edile ha introdotto l’obbligo di aggiornamento per gli addetti ogni tre anni, in deroga alla periodicità quinquennale prevista dall’Accordo Stato-Regioni. Tuttavia, persisteva un dubbio interpretativo sulla prevalenza giuridica tra la disposizione contrattuale e quella normativa.

Dalla nostra analisi è emerso un chiarimento che riportiamo nella tabella riepilogativa seguente:

Livello normativo Esempi / riferimenti Forza giuridica Ambito principale Può essere modificato dal livello inferiore? Esempio pratico
1. Legge e Decreti Legislativi D.LGS. 81/2008, D.LGS. 106/2009 Massima (obbligatoria per tutti) Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro No Stabilisce che il datore di lavoro deve formare, informare e addestrare i lavoratori (ART. 37)
2. Accordi Stato-Regioni Accordo 21/12/2011, 07/07/2016, 17/12/2021 Vincolante e attuativo della legge Definisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione No, ma il CCNL può integrare o migliorare Fissa che la formazione generale è di 4 ore e specifica in base al rischio
3. CCNL CCNL metalmeccanici, commercio, edilizia Inferiore rispetto alla legge e agli accordi Regola aspetti del rapporto di lavoro Solo se migliorativo Può prevedere 8 ore di formazione anziché 4 o indennità per lavori rischiosi
4. Regolamenti aziendali Procedure operative, istruzioni aziendali Livello più basso, interno all’organizzazione Dettaglia come applicare le norme nella pratica Solo se coerenti e migliorative Manuale aziendale che impone uso obbligatorio di DPI anche in attività non strettamente a rischio


Esempi Concreti

Situazione Norma che prevale Motivazione
Un CCNL dice che bastano 2 ore di formazione generale Accordo Stato-Regioni L’Accordo prevede 4 ore obbligatorie, non riducibili
Un CCNL stabilisce formazione di 8 ore e aggiornamenti ogni 3 anni CCNL (migliorativo) Maggiore tutela per il lavoratore
L’azienda impone l’uso del casco anche per brevi spostamenti in cantiere Regolamento aziendale È più restrittivo, quindi ammesso

Nel diritto del lavoro, vigono la gerarchia delle fonti e il principio del “maggior favore per il lavoratore”. Se il CCNL aumenta la tutela (più ore, più sicurezza, più diritti), allora prevale; viceversa, se riduce gli obblighi minimi, prevale la legge.

In conclusione, riguardo all’aggiornamento della formazione nel settore edile, si stabilisce che la formazione di 6 ore dovrà essere effettuata ogni tre anni, a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della disposizione.

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