Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 125 del 10 settembre 2024, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità, modificando anche la Direttiva 2013/34/UE relativa alle informazioni non finanziarie per le grandi imprese. Una novità significativa è l’introduzione della figura del Revisore della Sostenibilità, un professionista incaricato di attestare la conformità del bilancio alle nuove norme.
Il legislatore ha stabilito che le imprese devono ora:
- Includere i dati non finanziari nella relazione sulla gestione.
- Affidare la verifica di questi dati a un professionista specializzato.
Questo approccio sottolinea l’importanza paritaria dei dati di sostenibilità rispetto a quelli economico-finanziari. Inoltre, il D. Lgs. 125/2024 consente che il revisore della sostenibilità sia lo stesso della revisione legale del bilancio, garantendo coerenza nel processo di verifica.
Qualifica del revisore della sostenibilità
Per diventare Revisore della Sostenibilità, un professionista deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti e soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 9 del D. Lgs. 125/2024:
- Tirocinio: Deve completare un tirocinio di almeno tre anni, con almeno otto mesi dedicati all’acquisizione di conoscenze pratiche.
- Formazione: È necessaria la formazione continua di almeno 25 crediti formativi all’anno, di cui almeno 10 in revisione legale e 10 in sostenibilità.
In deroga, i professionisti già iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026 possono ottenere l’abilitazione per rilasciare attestazioni di conformità senza rispettare alcuni requisiti, purché abbiano accumulato almeno cinque crediti formativi annuali in sostenibilità e presentino una domanda di abilitazione. Le modalità operative specifiche saranno stabilite da decreti ministeriali futuri.
Modalità di nomina e sanzioni previste
Le modalità di nomina del Revisore della Sostenibilità rimangono invariate: sarà nominato dall’assemblea con parere dell’organo di controllo per un periodo di tre anni rinnovabili. Anche il controllo della qualità e l’indipendenza non subiscono cambiamenti.
Per quanto riguarda le sanzioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del D.Lgs. 39/2010, che prevedono avvertimenti, sanzioni pecuniarie, sospensioni temporanee o cancellazione dal registro. A seguito della consultazione sul decreto attuativo, è stata richiesta una mitigazione delle sanzioni, recepita nel decreto finale. Durante i due anni successivi all’entrata in vigore, le sanzioni pecuniarie non possono superare:
- 150.000 euro per violazioni minori.
- 2.500.000 euro per violazioni gravi.
- 125.000 euro per le società di revisione e 50.000 euro per i revisori della sostenibilità.
L’entità delle sanzioni sarà valutata considerando vari fattori, incluse eventuali omissioni di informazioni da parte delle imprese nella catena del valore.
Concetto di gruppo
L’articolo 4 del decreto stabilisce i requisiti per la rendicontazione consolidata di sostenibilità nel contesto di un gruppo. In particolare, il comma 2 sottolinea l’importanza di adottare procedure per identificare gli impatti all’interno del gruppo e lungo la catena del valore, in linea con la normativa europea CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence).
Il revisore legale e/o di sostenibilità deve valutare la coerenza dei processi di rendicontazione consolidata e promuovere la collaborazione tra le funzioni aziendali, come i comitati ESG. È cruciale verificare l’adeguatezza delle strutture organizzative e amministrative, poiché queste garantiscono la capacità dell’impresa di mantenere la produzione di ricchezza e prevenire crisi.
L’articolo 2086 del Codice civile richiede alle imprese di implementare un sistema interno di controlli adeguato per rilevare tempestivamente situazioni di crisi. Questo processo è anche oggetto di valutazione secondo il nuovo principio ESRS – G1, che riguarda il sistema di controlli e la governance.
Verifica finale dei dati
In conclusione, la nuova figura professionale del Revisore della Sostenibilità dovrà affrontare sfide significative, in particolare riguardo alla quantità di dati da verificare, che includeranno informazioni finanziarie e quelle richieste dagli European Sustainability Reporting Standards (ERSR). Questi principi mirano a ridurre i costi di rendicontazione e migliorare la comparabilità e l’affidabilità dei dati sulla sostenibilità.
Per attestare i dati ambientali, sarà essenziale che il revisore si formi adeguatamente o collabori con esperti in ambiti specifici, come le tematiche ambientali, sociali e l’impatto delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.
Per maggiori dettagli contattate il vostro consulente di riferimento