La Camera di Commercio di Modena ha presentato un interpello alla Commissione per ottenere chiarimenti sull’obbligo di individuazione della figura del preposto nelle attività svolte in appalto o subappalto, a seguito della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Di seguito i principali quesiti posti:

  • È OBBLIGATORIO NOMINARE IL PREPOSTO IN ATTIVITÀ CON DUE LAVORATORI?

La Commissione ribadisce quanto già espresso nell’interpello n. 5/2023: il legislatore ha rafforzato il ruolo del preposto come figura di garanzia. Quindi, l’individuazione del preposto è sempre obbligatoria, anche in un’impresa con due lavoratori che operano autonomamente, a meno di casi particolari di semplificazione organizzativa. In attività con un solo lavoratore, le funzioni del preposto saranno svolte dal datore di lavoro, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso.

  • PREPOSTO E PRESENZA FISICA: È OBBLIGATORIO CHE FISICAMENTE STIA IN CANTIERE?

Il preposto deve poter svolgere efficacemente il proprio ruolo di vigilanza. Pertanto, è necessaria la sua presenza fisica sul luogo di lavoro. Non è sufficiente designare un responsabile di commessa (ad esempio, un project manager) che non si rechi presso il cliente. Il preposto deve essere tra i lavoratori presenti nel sito operativo.

  • UNICO LAVORATORE: È OBBLIGATORIO NOMINARE UN PREPOSTO?

Nel caso di attività svolte da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni del preposto. La coincidenza tra datore di lavoro e preposto deve essere considerata solo come ultima risorsa, quando non ci sono altre soluzioni praticabili a causa della semplicità organizzativa.