Il 12 aprile 2021 è stata emanata la Circolare Mte-Direzione generale per l’Economia circolare “Dlgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della Tari di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

La Circolare intende fornire chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 116/2020 sul trattamento impositivo dei rifiuti prodotti dalle attività industriali, anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021.

Vediamo alcuni esempi:

1) Coordinamento tra art.238 D.Lgs.152/06 e co.649 L.147/2003

La Circolare chiarisce che le modalità di calcolo per la determinazione dell’importo per la raccolta dei rifiuti urbani è applicata ai sensi dell’art. 238 dalla L.147/2013 per la determinazione della TARI e non quelle riguardanti la tariffa integrata ambientale (TIA2) in quanto abrogata.

Per quanto riguarda invece soggetti diversi dal servizio pubblico, la riduzione della quota variabile si applica quando i rifiuti siano avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste nell’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo come invece previsto dalla L.147/2013.

2) Comunicazione scelta gestore rifiuti

Il DL 41/2020 prevede che entro il 31 maggio di ogni anno dev’essere comunicata l’eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico. In realtà si evidenzia che tale comunicazione dovrebbe essere comunicata preventivamente per permettere ai Comuni una corretta pianificazione. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm – ex Antitrust) però, ne ha chiesto la cancellazione in quanto discriminatoria nei confronti degli operatori privati.

Nella comunicazione della scelta di avvalersi di un gestore diverso da quello pubblico, occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti. Nella circolare è indicato che tali rifiuti siano avviati a recupero, indicazione non presente nell’art.238: si interpreta perciò che possano essere avviati anche a smaltimento presso in soggetto privato. In tal caso non sarà possibile ottenere una riduzione della quota variabile della Tari, applicabile infatti solo per avvio a recupero. Inoltre, a parer pubblico, in base a questa indicazione è possibile avvalersi di un soggetto privato anche solo per parte dei rifiuti urbani prodotti. Per questa situazione però la circolare non chiarisce le eventuali implicazioni sulla Tari.

3) Esclusione dal computo Tari di locali in cui si producono rifiuti speciali

In considerazione del fatto che nell’allegato L-quinques alla Parte IV del D.Lgs.152/06, riportante l’elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti, simili agli urbani, non sono comprese le attività industriali:

  • Le superfici dove avvengono lavorazioni industriali sono escluse dal computo della Tari;
  • Rientrano nel computo della Tari le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi;
  • Nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti diversi dal servizio pubblico, per il calcolo della Tari si applica la sola quota fissa;
  • I rifiuti prodotti dalle attività rientranti nell’art.184 co.3 lett.a) del D. Lgs.152/06, cioè agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca sono classificati come speciali e pertanto non vi si applicano le disposizioni riguardanti i rifiuti urbani.

4) Quantità conferibili al servizio pubblico

Non sono più previsti né fissabili quantità massime di rifiuti conferibili al servizio pubblico, come invece precedentemente previsto dai Comuni.

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