Il 31 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59, regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Tale regolamento è entrato in vigore a partire dal 15 giugno. In ogni caso è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, per il quale si hanno a disposizione dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore.

Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro e al formulario, comprese le modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione e i relativi adempimenti;
  • il funzionamento e le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.;

Le modalità operative del RENTRI saranno definite tramite decreti direttoriali che verranno emanati entro 180 dall’entrata in vigore del regolamento da parte dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto dell’Albo nazionale gestori.

Riferimenti

Il DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la parte IV del DLGS 152/2006.

L’art. 188-bis del DLGS 152/2006, nell’attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il RENTRI sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, tali adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

I decreti attuativi previsti dall’Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.

Nel frattempo che verranno definiti e pubblicati i decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., rimangono in vigore i decreti ministeriali precedenti in materia di tenuta dei registri carico e scarico e di produzione dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati.


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