Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della situazione emergenziale e del periodo di difficoltà eccezionale attraversato dalle imprese nell’ottemperare per tempo ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare a seguito dell’adozione delle misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19., con comunicazione del 23 aprile, ha disposto che:

è consentito lo smaltimento delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile 2020 “nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine de grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione“.

Le etichette non conformi e non smaltite entro i termini previsti dal regolamento, potranno “beneficiare” di un ulteriore periodo di utilizzo che copre tutto l’anno 2020, purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

Primo caso

  • smaltimento di etichette non conformi già “disponibili” in forza di contratti sottoscritti prima del 1 aprile (data di entrata in applicazione del Regolamento n. 2018/775).

Secondo caso

  • smaltimento di etichette ottenute in forza di contratti conclusi prima della “data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine de grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione“.

La nota è un segnale importante nel senso che, per lo meno sul territorio nazionale, eventuali non conformità alla disciplina del Reg. n. 2018/775 non saranno oggetto di sanzione amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231/2017. Resta tuttavia in ombra la base giuridica della “misura nazionale”, non si sa bene come altro tipicizzare questa nota, rispetto alla fonte normativa dell’UE (che è sovraordinata).

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