Il 31 dicembre 2020, con la pubblicazione del Decreto-legge n. 183 “Milleproroghe”, oltre a prorogare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31/03/2021, il comma 6 dell’art. 15 cita anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI: “Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Ricordiamo che il citato comma 5 dell’art. 219 del D.lgs. n. 152/2006, stabilisce che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Questo significa che è sospeso fino al 31/12/2021 l’obbligo relativo all’applicazione dell’etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, prevista per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Specifichiamo però che non sono soggetti a sospensione gli altri obblighi indicati dal secondo periodo dello stesso comma 5 di cui sopra, per la quale i produttori hanno comunque l’obbligo di indicare ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione.

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