Circ. Min. Interno 15/01/2026, n. 678

Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

La presente circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)

Se l’apparecchio karaoke o simile non è installato in sale appositamente allestite per le esibizioni e se la sala non supera la capienza di 100 persone l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento e il rispetto delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo.

Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

Il testo afferma che bar e ristoranti non hanno una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.
Di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione antincendio devono essere definite dal datore di lavoro, attraverso una valutazione del rischio incendio svolta secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021.
Questo decreto stabilisce i principi generali per:

  • evitare l’insorgere di incendi,
  • limitare le conseguenze in caso di incendio,
  • adottare le misure precauzionali di esercizio necessarie per la sicurezza.

Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio – Chiarimenti applicativi

Si ricorda che oltre alla valutazione dei rischi prevista per i lavoratori mentre la normativa di prevenzione incendi assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività indipendentemente dal loro ruolo prendendo in considerazione anche persone con esigenze speciali.

Il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Gli addetti antincendio devono essere designati, formati e in numero adeguato in riferimento alla valutazione. Tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio.

Disposizioni finali

La presente circolare ha carattere di indirizzo operativo ed è finalizzata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette al D.P.R. 151/2011 e dei relativi profili di rischio, nonché dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti al TULPS .

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