Badge Digitale 2026: caratteristiche, scadenze e sanzioni

  1. Il nuovo Badge elettronico: più sicurezza, più tracciabilità

Il provvedimento (Art. 3, D.L. 159/2025) introduce l’evoluzione digitale della tessera di riconoscimento già prevista dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).

  • Caratteristiche Tecniche: Non sarà più un semplice cartoncino o tessera plastificata. Il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato in formato digitale,  il nuovo badge è collegato direttamente alla Banca Dati Nazionale dell’INL e interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
  • Contenuti Obbligatori: Oltre a foto e generalità, deve indicare chiaramente il datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il committente.
  • Integrazione SIISL: Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma nazionale, il badge verrà generato automaticamente in modalità digitale fatte salve le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
  1. Tempistiche e Operatività

È fondamentale chiarire alle imprese che, sebbene la legge sia in vigore dal 31 dicembre 2025, l’obbligo tecnico del nuovo badge “anticontraffazione” non è ancora sanzionabile nel suo nuovo formato fino all’emanazione dei decreti attuativi.

  • Decreto Attuativo: Il Ministero del Lavoro ha tempo fino al 1° marzo 2026 per definire le specifiche tecniche (QR code, RFID, modalità di controllo).
  • Ogni lavoratore sarà quindi dotato di un badge personale, che ppotrà essere fisico (con chip NFC o QR Code) oppure virtuale, tramite app su smartphone aziendale o personale. Il badge digitale si collegherà in tempo reale a una piattaforma software centralizzata che raccoglierà, archivierà e analizzerà i dati per monitorare i flussi della manodopera
  • Il badge digitale deve contenere:
    • Dati anagrafici completi del lavoratore e fotografia
    • Impresa di appartenenza e tipologia di contratto
    • Attestazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza
    • Certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal medico competente
    • Codice univoco anticontraffazione (ologramma non riproducibile)
  • Chi è obbligato ad avere il badge di cantiere

            L’obbligo del badge digitale riguarda:

  • Lavoratori subordinati delle imprese edili in appalto e subappalto
  • Lavoratori autonomi che operano nei cantieri
  • Personale in somministrazione o distacco
  • Tutti i soggetti che accedono ai cantieri temporanei o mobili

            Prima dell’accesso al cantiere, il committente deve verificare anche l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori, un obbligo che si integra con il nuovo sistema del badge.

  • Regime Transitorio: In attesa dei decreti, resta pienamente vigente l’obbligo della tessera di riconoscimento ex Art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08. Le imprese devono quindi continuare ad assicurarsi che ogni lavoratore (inclusi i subappaltatori) esponga il tesserino tradizionale.
  1. Ambito di Applicazione e Sanzioni

L’obbligo riguarda tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, in regime di appalto o subappalto.

  • Le aziende che accedono ai cantieri devono essere qualificate come previsto dall’art 27 e dall’allegato I-bis del D.Lgs 81/08 e pertanto in possesso della patente a crediti (30 punti iniziali).
  • Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi
  • Sanzioni per il Datore di Lavoro: In caso di mancata fornitura del tesserino (o del futuro badge digitale), le sanzioni restano quelle previste dall`Art. 55 del D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa pecuniaria). Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
  • Sanzioni per il Lavoratore: Il lavoratore che non espone il tesserino è punibile con sanzione amministrativa (Art. 59, D.Lgs. 81/08).
  • Patente a Crediti: Il nuovo decreto ha raddoppiato le sanzioni per chi opera in cantiere senza la Patente a Crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti.
  • La decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbaledi accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza
  • Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b) , sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente

In sintesi: cosa devono aspettarsi le imprese

Il nuovo Badge di Cantiere segna un passaggio verso un sistema più digitale e sicuro. Oggi resta obbligatorio il tesserino tradizionale, mentre il badge elettronico diventerà operativo solo dopo le specifiche tecniche.

Le imprese dovranno quindi continuare a utilizzare l’attuale tessera di riconoscimento, preparandosi al futuro formato digitale che renderà controlli e tracciabilità più rapidi e affidabili.

Per adeguarsi in tempo alle nuove disposizioni, le imprese dovrebbero:

  • Verificare la documentazione: formazione e idoneità sanitaria aggiornate
  • Registrarsi sulle piattaforme: completare l’iscrizione al SIISL
  • Predisporre i sistemi di lettura: installare lettori QR/RFID contattando ditte autorizzate
  • Formare il personale: spiegare l’utilizzo del badge
  • Digitalizzare la gestione: integrare il badge con i sistemi esistenti

La circolare rappresenta un passaggio fondamentale per orientare l’attività ispettiva e per supportare imprese e professionisti nell’adeguamento ai nuovi obblighi.

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