Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della I.r. 33/2009

Le disposizioni si applicano a tutti i corsi normati in ambito sicurezza eccetto:

a) riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’articolo 46 del d.lgs. 81/2008;

b) abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;

c) in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);

d) oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.

Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni: soggetti formatori istituzionali, soggetti formatori accreditati, altri soggetti formatori.

L’iscrizione nell’elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

L’elenco è pubblicato sul sito della Regione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.

Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità

un’apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS e l’ispettorato del lavoro hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

I soggetti formatori inseriscono nella piattaforma informatica la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento comprensiva dell’elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.

Entro sei mesi dall’entra in vigore la giunta regionale definisce le caratteristiche della piattaforma e quelle degli attestati nel rispetto di quanto previsto nell’accordo stato regioni.

Sanzioni

La norma disciplina le sanzioni amministrative per violazioni legate all’erogazione di corsi di formazione e aggiornamento in salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per mancata iscrizione all’elenco regionale (art. 2) o violazioni procedurali.

Principali infrazioni e sanzioni:

Infrazione Sanzione pecuniaria Sanzione accessoria
Erogazione corsi senza iscrizione sezioni II-III elenco regionale 5.000–30.000 € Divieto iscrizione fino a 12 mesi
Mancata comunicazione corsi (nei tempi/modi previsti) 500–3.000 € per corso Sospensione iscrizione fino a 6 mesi
Rilascio attestati non generati dalla piattaforma informatica 100–600 € per attestato (attestati invalidi) Nessuna

Revoca iscrizione: automatica per dichiarazioni non veritiere sui requisiti; possibile nuova istanza dopo 12 mesi.

Irrogazione: a cura delle ATS; introiti ripartiti tra ATS per fini sanitari (L.R. 33/2009).

Queste disposizioni rafforzano i controlli su formatori e datori di lavoro, in linea con D.Lgs. 81/2008, per garantire qualità e tracciabilità della formazione.

Clicca qui per scaricare l’allegato

Per ulteriori chiarimenti e per supporto il nostro team è a disposizione