l DM 14 ottobre 2021 ha introdotto per tutti gli edifici presenti nell’allegato I del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 dei nuovi vincoli e misure in materia di prevenzione antincendio.

QUALI SONO QUESTI EDIFICI?

Sono tutti quegli edifici definiti storici e sottoposti a tutela.

QUALI MISURE SONO STATE INSERITE?

  • La frequenza delle prove di emergenza incendio devono essere non inferiori a 3 volte/anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura delle attività;
  • Deve essere predisposto un piano di limitazione dei danni (riporto sotto estratto del piano);
  • In presenza di cantieri temporanei o mobili (presenti all’interno della struttura “storica”), il responsabile delle attività deve integrare il piano antincendio verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, fornitori e personale esterno che operano all’interno dell’edificio.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.