Con l’entrata in vigore dei regolamenti comunitari del cosiddetto “Pacchetto Igiene” e della relativa notifica prevista dal regolamento (CE) 852/2004, sono state abrogate le norme in materia di autorizzazione preventiva, per diverse attività del settore alimentare, tra cui anche il trasporto di alimenti, precedentemente normato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

La precedente autorizzazione sanitaria viene sostituita dalla notifica della propria attività, la quale autocertifica anche l’idoneità igienico-sanitaria del veicolo adibito al trasporto di alimenti. Tale notifica deve essere fatta tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA).

Pertanto, l’OSA assolve contemporaneamente ai previgenti obblighi di autorizzazione, tra cui quello per il trasporto di alcune tipologie di alimenti, e all’obbligo di notifica previsto dalla più recente normativa comunitaria suddetta.

Considerato che la SCIA fa riferimento alla specifica attività che viene avviata, ne consegue che la sua presentazione all’autorità competente, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), è dovuta, da parte dell’OSA che effettua il trasporto di alimenti, come unica/prevalente attività.

Nel caso in cui il trasporto venga invece effettuato a complemento di un’attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, l’OSA non è tenuto a presentare una specifica SCIA, infatti, il trasporto costituisce solo una fase di lavoro nell’ambito dell’impresa. In questo caso quindi, contestualmente alla presentazione della SCIA, l’OSA comunicherà l’impiego di mezzi di trasporto, tramite uno specifico campo presente nel modulo SCIA.

In entrambi i casi, alla SCIA dovrà essere allegato l’elenco dei mezzi utilizzati, da aggiornare tramite semplice comunicazione alla ASL competente, in caso di acquisizione di nuovi mezzi o di dismissione, mentre la descrizione, analisi e valutazione dei rischi connessi al trasporto – comprendente anche l’individuazione dei singoli mezzi – dovrà essere esplicitata nel documento di autocontrollo aziendale.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.