Il D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15/12/2021, definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo e deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Agevolazioni fiscali su prodotti da riciclo e riuso

Le agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso sono state introdotte con l’art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto CRESCITA) pari al 25% del costo di acquisto di:

  1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  2. compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

A chi spettano le agevolazioni?

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni (art. 26-ter, comma 2).

Quando presentare la richiesta?

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 21 febbraio 2022.

Agevolazioni fiscali: quale credito di imposta?

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d’imposta ex Legge 145/2018.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.