Sulla Gazzetta ufficiale del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto 1° settembre 2021 – “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

La principale novità dell’emissione è l’introduzione della figura di “tecnico manutentore qualificato”, cioè persona fisica, la quale è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” dello stesso decreto.

Questi devono eseguire gli interventi di manutenzione e controllo secondo i criteri indicati nell’Allegato I “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”. Inoltre, gli interventi possono essere attuati anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in GU) e da tale data abroga l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del Dm 10 marzo 1998 recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Dalla entrata in vigore sono abrogati alcuni articoli del Decreto 10/03/1998.

Per conoscere tutti i dettagli scarica il decreto :. https://bit.ly/3lx8nEp

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