Proprio per l’acutizzarsi di fenomeni di discriminazione di genere, il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il governo ha trasmesso alla Commissione UE nella serata del 30 aprile 2021, dedica un’attenzione particolare alle donne e all’esigenza di costruire una strategia per favorire l’occupazione femminile. Infatti, ha destinato 10 Milioni di euro per creare un sistema che incentivi le aziende a ridurre il divario tra donne e uomini.

A tal proposito con la Legge 5 novembre 2021, n. 162, il legislatore è intervenuto in materia di pari opportunità nel contesto lavorativo al fine di rafforzare la tutela già offerta dal D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità), modificando l’obbligo di redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile-femminile come segue.

In particolare, all’art. 3 della Legge 5 novembre 2021, n. 162 si evince che: “1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.”

Tale obbligo di redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, ha cadenza biennale ed è stato posticipato al 30/09/2022 per il biennio 2020/2021. Successivamente sarà da effettuare poi ad aprile di ogni anno a partire dal 2023.

Le modalità di redazione del rapporto sono descritte al comma 2 dello stesso articolo, per cui si dovrà procedere esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’accesso attraverso l’identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Collegati al sito del Ministero per ulteriori dettagli: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/rapporto-periodico-situazione-personale/Pagine/default.aspx

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.