Secondo il D. Lgs. 81/08 possono esserci due casistiche per il quale è necessario provvedere ad un aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi di un’azienda: a seguito di eventuali modifiche subite dall’azienda oppure secondo la scadenza temporale stabilita dallo stesso decreto.

Nel dettaglio, secondo l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08, è previsto che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nei seguenti casi:

  • modifiche al processo produttivo
  • organizzazione del lavoro
  • grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione
  • infortuni significativi
  • risultati della sorveglianza sanitaria

Per le motivazioni di cui sopra, un’azienda è tenuta a revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

Ci sono però delle situazioni in cui, anche se l’azienda non ha subito alcuna variazione, è necessario procedere all’aggiornamento dei DVR, secondo la scadenza temporale dettata dal decreto.

L’art. 181, infatti, prevede che la valutazione dei rischi derivati da esposizioni ad agenti fisici deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. In questa sezione rientrano perciò le seguenti valutazione specifiche:

  • esposizione al rischio rumore
  • esposizione al rischio vibrazioni
  • esposizione a campi elettromagnetici
  • esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Invece, per quanto riguarda i rischi derivati da agenti cancerogeni e mutageni o da agenti biologico, come previsto dall’art. 236 del decreto, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una nuova valutazione in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

Ricordiamo quindi che è necessario ottemperare ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 81/08 in caso di modifiche sostanziali all’interno dell’azienda e/o secondo le scadenze temporali sopra specificate.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.