Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Infatti, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 assicura alle aziende la possibilità di svolgere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, e per tale motivo identificate come “fragili”. In questa categoria rientrano determinate persone in relazione all’età e/o aventi condizioni di immuno depressione, infezioni pregresse, terapie salvavita in corso, malattie croniche ed altre patologie oncologiche. Pertanto il concetto di fragilità viene individuato nelle condizioni dello stato di salute di un lavoratore rispetto alle patologie aventi che potrebbero determinare un esito più grave in caso contraggano l’infezione da Covid-19. In caso di richiesta di visita medica eccezionale, è necessario accedere all’apposito servizio online con l’utilizzo di credenziali dispositive (Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi, Inail). La richiesta può essere effettuata direttamente dal Datore di Lavoro o da un suo delegato, in questo caso compilando l’apposito modulo “Mod. 06SSE delega” scaricabile sempre dallo stesso sito. Una volta individuato e assegnato il medico della sede territoriale più vicino al domicilio del lavoratore, viene eseguita la visita medica. All’esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore. Al termine dell’emissione del giudizio di idoneità, il Datore di Lavoro riceverà la fattura esente IVA per il pagamento della prestazione effettuata. Secondo il Decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Per maggiori informazioni potete contattare il Vostro consulente di riferimento.