Il Regolamento (UE) 10/2011 ha segnato un primo passo importante nella regolamentazione dell’uso del bisfenolo A (BPA) nei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in plastica, stabilendo un limite di migrazione specifica (LMS) pari a 0,6 mg/kg.
Successivamente, con il Regolamento (UE) 2018/213, l’Unione Europea ha introdotto restrizioni ancora più stringenti. In particolare, l’LMS del BPA è stato significativamente ridotto a 0,05 mg/kg e il suo utilizzo è stato vietato nei biberon e in tutti i prodotti destinati ai lattanti, dimostrando un chiaro impegno a favore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione.
Infine, il Regolamento (UE) 2024/3190, adottato dalla Commissione Europea in dicembre 2024, rappresenta un cambiamento epocale nel panorama normativo. Con questo nuovo provvedimento, l’UE conferma il suo impegno verso una maggiore tutela della salute dei consumatori e un controllo più rigoroso dei materiali a contatto con gli alimenti.
Il nuovo 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 vieta l’uso del Bisfenolo A (BPA) e dei suoi sali nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in particolare: adesivi, gomme, resine a scambio ionico, plastiche, inchiostri da stampa, siliconi, vernici e rivestimenti.
Il regolamento è entrato in vigore dal 20/01/2025 e:
- abroga il Regolamento UE 2018/213
- modifica il Regolamento UE 2011/10, relativo alla fabbricazione di materiali plastici a contatto con gli alimenti.
Divieti principali
- Divieto totale del BPA, inclusi i suoi sali e residui derivanti dall’uso di altri bisfenoli.
- Divieto di altri bisfenoli pericolosi, classificati come mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione o interferenti endocrini.
Deroghe (riportate nell’ Allegato II del regolamento):
- Membrane in polisolfone: consentite per processi di filtrazione critici, con migrazione di BPA non rilevabile.
- Vernici per serbatoi di grandi capacità: autorizzate per serbatoi/contenitori superiori a 1.000 litri, con restrizioni sulla migrazione.
Periodi transitori
1. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima del 20/01/2025 ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026.
2. In deroga al paragrafo 1, gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare, conformi alle norme applicabili prima del 20/01/2025 ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 gennaio 2028.
3. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029.
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