Contesto normativo
Con l’articolo 10 della legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI), il legislatore ha modificato l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, introducendo espressamente la possibilità di effettuare l’addestramento “mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”. Il testo precisa che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, consistere in prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e includere esercitazioni applicate per le procedure di lavoro in sicurezza. Inoltre, gli interventi di addestramento con simulatori “devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.

Questa disciplina si innesta su un percorso normativo recente: dopo l’interpello 3/2024 (che apriva all’uso delle tecnologie nella formazione) e l’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 (che riconosceva VR e AR come metodologie didattiche attive), il 7 aprile 2026 entra in vigore il nuovo art. 37, comma 5, che colloca la simulazione virtuale direttamente nella norma primaria sull’addestramento.

Cosa cambia operativamente
La novità non è “si può fare”, ma “come farlo in regola”. I punti operativi sono:

  • Ambito: la norma parla di addestramento, non di formazione generica. Quindi i visori sono uno strumento per le prove pratiche e le esercitazioni applicate (uso sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI; procedure di lavoro in sicurezza).
  • Condotta: l’addestramento resta “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il visore non sostituisce la figura dell’addestratore né sposta l’addestramento fuori dal contesto aziendale: la simulazione va progettata e condotta come parte del percorso di addestramento sul luogo di lavoro.
  • Tracciatura: è obbligatorio registrare gli interventi di addestramento effettuati con simulatori in un apposito registro (anche informatizzato). Il registro deve consentire di ricostruire chi è stato addestrato, su cosa, quando, con quale simulazione e da quale persona esperta.

Chi è coinvolto

  • Datore di lavoro e RSPP: definiscono per quali attrezzature/macchine/impianti/sostanze/DPI introdurre l’addestramento con visori, assicurano la conformità del percorso e la tenuta del registro.
  • Persona esperta (addestratore): progetta e conduce le sessioni di simulazione, verifica l’esecuzione in sicurezza, valida il superamento dell’addestramento.
  • Lavoratori: partecipano alle sessioni di addestramento con visori come parte del percorso pratico richiesto dalla norma.
  • Fornitori di contenuti/simulatori: forniscono scenari coerenti con le attrezzature e le procedure aziendali; il loro ruolo è strumentale, la responsabilità dell’addestramento resta in capo al datore di lavoro.

Rischi sanzionatori
L’uso dei visori non crea un “regime speciale”: se l’addestramento non è idoneo, non è documentato o non è condotto da persona esperta, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per la mancata o inadeguata formazione/addestramento. In caso di infortunio, la mancanza di un registro che attesti l’addestramento (anche con simulazione) espone a contestazioni su efficacia e completezza del percorso.

Cosa fare ora  

  • Mappatura: individua le attrezzature/macchine/impianti/sostanze/DPI per cui l’addestramento con visori aggiunge valore (es. carrellisti, muletti, presse, linee di produzione, uso di DPI complessi, procedure di emergenza).
  • Scenari: seleziona o fai sviluppare scenari di simulazione coerenti con le tue procedure di lavoro in sicurezza e con le istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
  • Persona esperta: designa formalmente l’addestratore (interno o esterno) che condurrà le sessioni con i visori e ne validerà l’esito.
  • Registro di addestramento: crea un registro (cartaceo o informatizzato) con almeno: data, partecipante, ruolo, attrezzatura/procedura simulata, durata, esito, nome dell’addestratore, eventuale report della sessione.
  • Integrazione con addestramento “fisico”: definisci se il visore è usato in via propedeutica, integrativa o sostitutiva parziale della prova pratica tradizionale; documenta la logica scelta nel programma di addestramento.
  • Verifica periodica: prevedi refresh periodici con simulazione (es. a seguito di modifiche procedurali, introduzione di nuove attrezzature, o dopo quasi-infortuni).

Se stai valutando l’introduzione dei visori per l’addestramento, possiamo aiutarti a mappare le priorità, disegnare il registro di tracciatura e integrare le simulazioni nel tuo programma di addestramento in modo conforme alla L. 34/2026.

Per ulteriori informazioni contatta il nostro team o il tuo consulente di riferimento.