Si avvicina una scadenza importante per gli operatori della filiera dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti.
Il Regolamento (UE) 2025/351, applicabile dal 16 marzo 2025, ha infatti introdotto numerose modifiche al Reg. (UE) 10/2011 sui MOCA in plastica, oltre a intervenire sul Reg. (UE) 2022/1616 relativo alla plastica riciclata e sul Reg. (CE) 2023/2006 relativo alle buone pratiche di fabbricazione (GMP).
Tra le novità introdotte rientrano requisiti più puntuali in materia di composizione e purezza delle sostanze, controllo delle sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS), documentazione a supporto della conformità, prove di migrazione e informazioni destinate agli utilizzatori di articoli riutilizzabili.
L’attenzione ora si concentra sull’articolo 4 – Misure transitorie.
In base al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Reg. (UE) 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2025/351, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte solo se sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026.
La data non rappresenta quindi il termine entro cui esaurire tutte le scorte, ma il limite entro cui i materiali e gli oggetti conformi al precedente quadro normativo devono essere immessi per la prima volta sul mercato.
Il paragrafo 2 disciplina invece i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla loro produzione. Se tali prodotti o sostanze, conformi alla precedente versione del Reg. (UE) 10/2011 ma non al Reg. (UE) 2025/351, sono immessi per la prima volta sul mercato dopo il 16 dicembre 2025, la dichiarazione di conformità deve indicare la mancata conformità al nuovo Regolamento e precisare che possono essere utilizzati esclusivamente per fabbricare materiali e oggetti da immettere sul mercato prima del 16 settembre 2026.
Per le nuove immissioni sul mercato successive alla scadenza sarà pertanto necessario applicare il quadro normativo aggiornato.
Le aziende dovrebbero completare la verifica di formulazioni, materie prime, dichiarazioni di conformità, documentazione di supporto, prove di conformità, istruzioni d’uso e applicazione delle GMP, assicurando anche una corretta identificazione e gestione delle scorte soggette al precedente regime.
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