Sulla Gazzetta Ufficiale europea, Serie L, del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato il Regolamento n. 2025/2650 che modifica il Reg.to 2023/1115 sulla deforestazione e ne proroga l’applicazione di un altro anno.

Prodotti interessati

Si ricorda che le materie prime interessate dal regolamento EUDR sono elencate all’allegato I e sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

I prodotti interessati derivati dalle materie prime interessati sono elencati all’allegato I al regolamento EUDR. I prodotti interessati sono molti ed è importante verificare il codice doganale associato per approfondire la voce correlata. Per l’analisi dei codici doganali è possibile utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Italia per l’applicazione delle tariffe unionali TARIC.

Tempistiche

L’entrata in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) viene posticipata di altri dodici mesi rispetto alle date fissate in precedenza.

Le nuove scadenze stabilite sono le seguenti:

  • 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese
  • 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese: si introduce dunque una differenziazione dimensionale con una proroga supplementare di sei mesi.

Semplificazioni

Di seguito alcune delle semplificazioni introdotte:

  • la presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) resta obbligatoria soltanto per gli operatori (cosiddetti “a monte”) che immettono merce regolamentata sul mercato unico, importando da Paesi extra UE o, per quanto riguarda il settore legno, prelevando legname da boschi nazionali;
  • i suddetti operatori sono gli unici soggetti obbligati a inserire i numeri di riferimento delle proprie DDS nei documenti doganali relativi all’esportazione extra UE. Pertanto, tutti gli altri esportatori sono esentati dalla presentazione di DDS;
  • la conservazione dei numeri di riferimento delle DDS è limitata agli acquirenti commerciali diretti degli operatori “a monte”. Pertanto, le altre imprese “a valle” (sia PMI che non PMI) sono esonerate dal raccogliere e a trasmettere, a loro volta, i suddetti numeri di riferimento;
  • gli operatori “a valle non PMI”, devono comunque iscriversi al Sistema informativo TRACES prima di immettere, rendere disponibili sul mercato o esportare extra UE merci EUDR;
  • i micro e piccoli “operatori primari” dei paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato, in sostituzione delle normali DDS, potranno presentarne una unica e semplificata;
  • i prodotti dell’editoria (libri, giornali, stampe, ecc.), precedentemente inseriti nell’allegato I dell’EUDR, sono stati esclusi dall’ambito d’applicazione della norma.  

Prossime tappe

Entro il 30 aprile 2026, la Commissione dovrà presentare una relazione per valutare l’impatto e l’onere amministrativo della legge, in particolare per i micro e piccoli operatori. Aspettiamoci anche un aggiornamento delle FAQ e del Documento di orientamento.

Il testo del regolamento è disponibile al seguente link:
https://www.pro-gest.it/wp-content/uploads/2026/01/Regolamento-UE-2025-2650.pdf