Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha firmato il 28 novembre 2025 il decreto che rende permanente la deroga all’obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione. La misura, già introdotta in via temporanea con il DM del 7 novembre 2024, acquista ora carattere definitivo e si applica a partire dal 1° dicembre 2025.
Il decreto attua il punto 2 bis dell’Allegato VII, parte VI, punto III del regolamento (UE) n. 1308/2013, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023, che consente agli Stati membri di esentare le uova dalla stampigliatura in allevamento sulla base di criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, a condizione che la tracciabilità del prodotto sia comunque garantita.
Contesto normativo
La regola generale prevede che ogni uovo sia stampigliato con il codice del produttore direttamente nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento. Questo codice, composto da metodo di allevamento, paese, codice allevamento, è lo strumento principale di tracciabilità delle uova nella filiera.
Il reg. delegato (UE) 2023/2464 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di derogare a questa regola in presenza di condizioni specifiche, spostando l’obbligo di stampigliatura al primo centro di imballaggio che riceve le uova. L’Italia ha dapprima recepito questa facoltà con una deroga temporanea nel novembre 2024, e ora la rende strutturale con il decreto del 28 novembre 2025.
Chi è esente
A partire dal 1° dicembre 2025, sono esentati dall’obbligo di stampigliatura in allevamento tre categorie di produttori:
- Allevamenti piccoli: con capienza fino a 50 galline ovaiole, per i quali l’obbligo di marcatura in loco rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla dimensione produttiva;
- Allevamenti con contratto di conferimento: che abbiano in essere un contratto di conferimento, trasferimento o vendita dell’intera produzione con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
- Allevamenti integrati: strutturalmente e/o funzionalmente integrati con il proprio centro di imballaggio.
Per le categorie b) e c) la stampigliatura viene effettuata nel primo centro di imballaggio che riceve le uova. La tracciabilità è garantita perché il codice del produttore viene comunque apposto prima che le uova entrino nel circuito commerciale.
Cosa cambia operativamente
Per gli allevatori che rientrano nelle tre categorie, l’impatto principale è la soppressione dell’obbligo di dotarsi di attrezzature per la stampigliatura in allevamento o di effettuare questa operazione prima del trasporto al centro di imballaggio. Si tratta di una semplificazione concreta, soprattutto per i piccoli produttori e per le realtà integrate.
Per i centri di imballaggio, invece, la novità comporta un aggiornamento delle procedure interne: devono essere in grado di verificare il sistema di allevamento adottato dal produttore conferente e garantire la stampigliatura corretta delle uova ricevute non ancora marchiate.
Chi è coinvolto
Il decreto interessa tutta la filiera della produzione e commercializzazione delle uova:
- allevatori avicoli, in particolare piccoli produttori e realtà integrate;
- centri di imballaggio che ricevono uova non ancora stampigliate;
- operatori della grande distribuzione e del canale HoReCa che acquistano uova in guscio;
- responsabili qualità e tracciabilità delle aziende che gestiscono uova come materia prima.
Rischi operativi
Le aree di attenzione principali per chi non gestisce correttamente la transizione sono:
- mancato aggiornamento dei contratti di conferimento con i centri di imballaggio, con rischio di non poter dimostrare l’esenzione in sede di controllo ufficiale;
- stampigliatura assente o errata su uova che non rientrano nelle categorie esenti ma non vengono marchiate in allevamento;
- centri di imballaggio non attrezzati o non organizzati per gestire uova non stampigliate in ingresso;
- documentazione insufficiente a verificare il sistema di allevamento del conferente, come richiesto per la categoria b).
Cosa fare ora
Checklist operativa
- Verificare se l’allevamento rientra in una delle tre categorie di esenzione previste dal decreto;
- Se si rientra nella categoria b), verificare che il contratto di conferimento con il centro di imballaggio sia formalmente in essere e che contenga i riferimenti al sistema di allevamento adottato;
- Se si rientra nella categoria c), documentare l’integrazione strutturale o funzionale con il centro di imballaggio;
- Aggiornare le procedure interne del centro di imballaggio per la gestione delle uova in ingresso non stampigliate;
- Verificare che i sistemi di tracciabilità interni permettano di risalire al codice produttore anche per le uova marchiate al centro di imballaggio e non in allevamento;
- Aggiornare i documenti di accompagnamento e i registri di magazzino.
Come mettersi in regola
La deroga permanente alla stampigliatura in allevamento è una semplificazione concreta, ma richiede una gestione documentale precisa per non esporre l’azienda a contestazioni in sede di controllo ufficiale. La tracciabilità rimane l’elemento centrale da presidiare, sia in allevamento che al centro di imballaggio.
Progest supporta le imprese della filiera avicola con la verifica della conformità al nuovo quadro normativo, l’aggiornamento dei contratti di conferimento, delle procedure di tracciabilità e dei sistemi di controllo interno.
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