Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n. 30 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition Directive” (EmpCo).
Il provvedimento introduce modifiche rilevanti al Codice del Consumo italiano, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali ingannevoli, in particolare in ambito ambientale, e di migliorare la qualità delle informazioni fornite prima della conclusione dei contratti.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 marzo 2026, ma troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026, lasciando alle imprese un periodo transitorio di circa sei mesi per adeguarsi.
Il contesto normativo europeo
La Direttiva EmpCo si inserisce nel più ampio quadro del Green Deal europeo e interviene modificando due pilastri della normativa consumeristica:
- la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;
- la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
L’obiettivo è contrastare fenomeni sempre più diffusi come il greenwashing, l’obsolescenza programmata e le informazioni poco trasparenti sulle caratteristiche ambientali dei prodotti.
Le principali novità: focus sui green claims
Uno degli interventi più significativi riguarda l’introduzione di nuove definizioni all’interno dell’art. 18 del Codice del Consumo.
Viene definita in modo ampio l’asserzione ambientale, comprendendo qualsiasi messaggio – anche implicito – che suggerisca un impatto positivo o meno dannoso sull’ambiente. Particolare attenzione è riservata alle asserzioni ambientali generiche, come “eco-friendly” o “sostenibile”, che diventano particolarmente critiche se non supportate da informazioni chiare e verificabili.
Il decreto introduce inoltre il concetto di etichetta di sostenibilità, distinguendo tra marchi affidabili – basati su sistemi di certificazione trasparenti e indipendenti – e quelli privi di fondamento verificabile.
Nuove pratiche commerciali ingannevoli
Il decreto amplia significativamente l’ambito delle pratiche considerate ingannevoli ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo.
Diventa, ad esempio, illecito:
- formulare dichiarazioni ambientali su prestazioni future senza un piano concreto, verificabile e monitorato da terzi;
- enfatizzare vantaggi ambientali irrilevanti o comuni a tutti i prodotti della stessa categoria;
- fornire informazioni fuorvianti su durabilità, riparabilità o riciclabilità dei prodotti.
Queste modifiche impongono alle imprese un livello di rigore molto più elevato nella comunicazione commerciale.
La “black list” delle pratiche vietate
Particolarmente rilevante è l’aggiornamento dell’art. 23 del Codice del Consumo, che contiene l’elenco delle pratiche sempre vietate.
Tra queste rientrano:
- l’utilizzo di etichette di sostenibilità non basate su certificazioni riconosciute;
- l’uso di claim ambientali generici non dimostrabili;
- l’attribuzione al prodotto di caratteristiche ambientali riferite solo a un aspetto specifico;
- l’affermazione di neutralità climatica basata esclusivamente su compensazioni di emissioni.
Sul fronte della durabilità, vengono vietate pratiche legate all’obsolescenza programmata, come la mancata informazione sugli effetti negativi degli aggiornamenti software o dichiarazioni fuorvianti sulla durata dei prodotti.
Nuovi obblighi informativi precontrattuali
Il decreto interviene anche sugli obblighi informativi nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali (artt. 48 e 49 del Codice del Consumo).
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione di un avviso armonizzato europeo sulla garanzia legale;
- l’obbligo di indicare eventuali garanzie commerciali di durabilità;
- la comunicazione del periodo minimo di aggiornamenti software per prodotti digitali;
- l’indicazione dell’indice di riparabilità o delle informazioni sui pezzi di ricambio;
- la segnalazione di eventuali opzioni di consegna sostenibili.
Questi elementi mirano a rendere il consumatore più consapevole e in grado di effettuare scelte informate.
Impatti operativi per le imprese
Le aziende dispongono di un periodo limitato per adeguarsi alle nuove disposizioni.
In particolare, sarà necessario:
- revisionare tutte le comunicazioni commerciali e i materiali marketing;
- verificare la conformità di marchi, etichette e claim ambientali;
- adeguare le informative precontrattuali e i processi di vendita;
- aggiornare le policy interne su sostenibilità e comunicazione;
- formare il personale coinvolto nelle attività commerciali e marketing.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i portafogli marchi: molte aziende utilizzano loghi o denominazioni che evocano sostenibilità senza essere supportati da certificazioni strutturate. Queste pratiche dovranno essere attentamente rivalutate.
Conclusioni
Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n. 30 rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza nel mercato e una tutela più efficace dei consumatori.
Il periodo transitorio fino al 27 settembre 2026 offre alle imprese un’opportunità concreta per adeguarsi, ma richiede un approccio strutturato e tempestivo.
Le nuove regole non devono essere viste solo come un vincolo normativo, ma come un’occasione per rafforzare la credibilità delle strategie di sostenibilità e migliorare la fiducia dei consumatori.