Con il Regolamento (UE) 2026/245 la Commissione europea modifica l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 10/2011, che contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con alimenti.
L’aggiornamento deriva dalle recenti valutazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno confermato la sicurezza di alcune sostanze nelle specifiche condizioni di utilizzo previste.
Tra le principali novità viene autorizzato l’utilizzo di nuovi additivi e comonomeri nei materiali plastici. In particolare:
- FCM 1084: estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16, autorizzato come additivo nelle poliolefine fino allo 0,15% p/p, con limite di migrazione specifica complessiva di 5 mg/kg per le specie di fosfito e fosfato.
- FCM 1089: terz-butilfosfonato di calcio, utilizzabile come agente nucleante nelle poliolefine fino allo 0,15% p/p.
- FCM 1092: ammine di-C14-C20 alchil ossidate da olio vegetale idrogenato, autorizzate come additivo nelle poliolefine fino allo 0,1% p/p.
- FCM 1093 e 1096: cera di crusca di riso ossidata e relativo sale di calcio, utilizzabili come additivo fino allo 0,3% p/p in materiali PET, PLA e PVC rigido.
- FCM 1094: 2,2’-ossidietilammina, autorizzata come comonomero per la produzione di film in poliammide fino a 25 μm, con limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg.
Per alcune sostanze sono previste restrizioni specifiche, tra cui:
- utilizzo esclusivo a contatto con alimenti non grassi
- esclusione per materiali destinati al contatto con formule per lattanti e latte umano
- condizioni di utilizzo definite (es. fino a 100 °C per un massimo di due ore).
Il regolamento introduce inoltre una revisione della sostanza FCM 768, precedentemente identificata come ammine bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate.
A seguito della valutazione EFSA, la sostanza viene rinominata in ammine di-C14-C20-alchil ossidate da sego idrogenato, al fine di descrivere in modo più preciso la composizione chimica del materiale, che comprende catene alchiliche comprese tra C14 e C20.
Contestualmente sono state aggiornate le condizioni d’uso della sostanza, che può essere impiegata:
- fino allo 0,1% p/p nelle poliolefine
- fino allo 0,25% p/p nel PET
con la restrizione di utilizzo esclusivamente a contatto con alimenti non grassi.
Infine, il regolamento introduce una modifica alle modalità di verifica della conformità per la sostanza FCM 1094 2,2’-ossidietilammina, prevedendo l’utilizzo dell’acqua come simulante alimentare per i test di migrazione, in quanto L’EFSA ha evidenziato che la sostanza presenta elevata solubilità in acqua, rendendo questo simulante il più rappresentativo dello scenario di migrazione peggiore.
Le aziende che producono o utilizzano materiali plastici destinati al contatto con alimenti devono verificare l’eventuale presenza delle sostanze interessate nelle proprie formulazioni e aggiornare, ove necessario, dichiarazioni di conformità, specifiche tecniche e valutazioni di rischio MOCA.
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