Contesto normativo
Con il Regolamento (UE) 2026/1890 del 29 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 luglio 2026, la Commissione europea modifica il Regolamento (UE) 2023/915 sui contaminanti negli alimenti, introducendo per la prima volta tenori massimi armonizzati per la somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano, negli alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia.
Furano e alchilfurani sono contaminanti da processo: si formano durante il trattamento termico degli alimenti. Il percorso che ha portato ai nuovi limiti parte dal parere scientifico del gruppo CONTAM dell’EFSA del 2017, che aveva concluso che i livelli di esposizione al furano destano preoccupazione per la salute e che i metilfurani possono aumentare in modo significativo l’esposizione complessiva. La successiva Raccomandazione (UE) 2022/495 ha avviato il monitoraggio sistematico da parte degli Stati membri, in collaborazione con gli operatori, su caffè, alimenti per bambini in vasetti, contenitori, tubetti e sacchetti, zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante. Nel 2024, diverse notifiche RASFF hanno segnalato tenori preoccupanti proprio negli alimenti per la prima infanzia: da qui la decisione di passare dal monitoraggio a limiti cogenti.
Cosa cambia operativamente
Nell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/915, sezione 5 “Contaminanti da processo”, viene aggiunta la nuova voce 5.6 con i seguenti tenori massimi:
- Alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia: 40 µg/kg
- Alimenti per la prima infanzia a base di prodotti lattiero-caseari e a base di frutta, o costituiti da una miscela dei due: 30 µg/kg — il limite si applica agli alimenti che contengono almeno l’80 % di prodotti lattiero-caseari, frutta o una loro miscela
- Altri alimenti per la prima infanzia: 80 µg/kg
Due precisazioni tecniche sono decisive per la verifica di conformità:
- I tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound: nel calcolo, tutti i valori inferiori al limite di quantificazione si assumono pari a zero.
- Al 2-metilfurano e al 3-metilfurano si applica un fattore 0,83. Il valore da confrontare con il limite è quindi: furano + (0,83 × 2-metilfurano) + (0,83 × 3-metilfurano).
Significa che il dato di laboratorio non è direttamente confrontabile con il limite: va prima ricalcolato secondo questa formula. Un capitolato o un piano di analisi che chieda solo “furano” non è sufficiente a dimostrare la conformità.
Chi è coinvolto
Sono interessati produttori e confezionatori di alimenti per l’infanzia (baby food in vasetti, tubetti, sacchetti e altri contenitori), aziende che producono alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia, importatori e distributori di queste categorie. Impatto indiretto anche per chi fornisce semilavorati destinati a queste filiere: purea di frutta, concentrati, farine e cereali trattati termicamente.
Tempistiche e rischi sanzionatori
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2028. È prevista una deroga transitoria: gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima di tale data possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza (nuova lettera s) all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento 2023/915).
Il periodo di adeguamento è ampio, ma non va confuso con un’assenza di rischio nell’immediato: il superamento dei tenori massimi di contaminanti rende l’alimento non conforme e non idoneo all’immissione sul mercato, con obblighi di ritiro e richiamo, notifica all’autorità competente e possibile allerta RASFF, oltre alle sanzioni previste dalla normativa nazionale. Trattandosi di prodotti destinati a lattanti e bambini, l’esposizione reputazionale e la severità dei controlli sono massime.
Cosa fare ora
- Mappare i prodotti rientranti nelle categorie 5.6.1, 5.6.2.1 e 5.6.2.2, verificando in particolare la soglia dell’80 % di lattiero-caseari e/o frutta che determina il limite di 30 µg/kg.
- Aggiornare il piano di analisi richiedendo al laboratorio i tre analiti separati (furano, 2-metilfurano, 3-metilfurano) con LOQ adeguati e il calcolo lower bound con fattore 0,83.
- Raccogliere dati di baseline già nel 2026-2027 su ricette e lotti reali, per capire quanto si è distanti dai limiti.
- Analizzare le fasi critiche di processo: intensità e durata dei trattamenti termici, sterilizzazione dei vasetti, tostatura, tempi di sosta a caldo, tipologia di packaging e headspace.
- Valutare interventi di mitigazione su formulazione e parametri di processo, verificandone l’effetto con prove sperimentali documentate.
- Aggiornare HACCP e documentazione: analisi del pericolo per il furano come contaminante da processo, specifiche di prodotto, capitolati di acquisto, criteri di qualifica fornitori e schede tecniche dei semilavorati.
- Programmare la transizione in funzione delle scadenze dei lotti, per sfruttare correttamente la deroga senza restare con prodotto non conforme dopo il 1° gennaio 2028.
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