VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE 2026: OBBLIGHI, SCADENZE E NUOVI SOGGETTI ABILITATI

Casco giallo lavori edili sicurezza

Contesto normativo
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 71, comma 11, e Allegato VII). Il datore di lavoro deve sottoporre a controlli periodici le attrezzature di sollevamento (cose e persone), gli impianti a pressione e altre categorie indicate, per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.

La prima verifica è di competenza INAIL e va richiesta dopo la messa in servizio dell’attrezzatura, a seguito della comunicazione CIVA. Le verifiche successive possono essere effettuate da ASL/ATS, ARPA o da soggetti abilitati iscritti negli elenchi ministeriali.

Cosa cambia operativamente nel 2026
Nel 2026 la principale novità non è un cambiamento normativo strutturale, ma un aggiornamento continuo e molto frequente dell’elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche.

Tra i decreti più recenti:

  • Decreto direttoriale n. 109 del 3 agosto 2026: 74° elenco dei soggetti abilitati.
  • Decreto direttoriale n. 65 del 28 maggio 2026: 73° elenco dei soggetti abilitati.
  • Numerosi altri decreti tra gennaio e aprile 2026 (68°–72° elenco).

Questo comporta che:

  • l’elenco dei soggetti abilitati va verificato di volta in volta sul sito del Ministero del Lavoro;
  • è fondamentale controllare che il soggetto scelto sia abilitato per il gruppo corretto (es. SP per sollevamento persone, come le PLE) e ancora presente nell’ultimo decreto vigente.

In parallelo, resta centrale l’attenzione su:

  • tempistiche della prima verifica INAIL (entro 45 giorni dalla richiesta completa);
  • gestione delle scadenze delle verifiche successive;
  • corretta tracciabilità documentale (verbali, rapporti di prova, comunicazioni CIVA, registro controlli).

Un cenno alle PLE “fuori strada” e alla verifica triennale
Per le PLE utilizzate in contesti “fuori strada” la LEGGE 11 marzo 2026, n. 34  all’art 12 verifica attrezzature indica allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale» la seguente voce: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale».

Si tratta di un punto di attenzione operativo: anche se la normativa primaria rimane quella dell’Allegato VII, per queste PLE è consigliabile:

  • documentare bene l’uso (tipologia di cantiere, ore di lavoro, condizioni ambientali);
  • rafforzare i controlli pre-uso e la manutenzione;
  • concordare con il soggetto abilitato una verifica tecnica più dettagliata ogni tre anni, come misura di buona pratica per ridurre il rischio di guasti e infortuni.

Chi è coinvolto
Sono direttamente coinvolti:

  • Datori di lavoro di aziende che utilizzano attrezzature soggette a verifiche periodiche (sollevamento cose/persone, impianti a pressione, ecc.).
  • Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e responsabili di funzione (manutenzione, impianti, logistica).
  • Utilizzatori finali di attrezzature critiche: gru, PLE, carrelli elevatori, impianti a pressione, montacarichi, ecc.

Indirettamente, l’obbligo riguarda anche:

  • Società di manutenzione e noleggio che gestiscono per conto terzi le verifiche.
  • Studi di consulenza che supportano i clienti nella programmazione e nella gestione documentale.

Rischi sanzionatori
Il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica espone a:

  • sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 81/2008;
  • possibili contestazioni in caso di infortunio o incidente, con aggravio di responsabilità per il datore di lavoro e i dirigenti;
  • rischi di sospensione dell’attività o di fermo dell’attrezzatura da parte degli organi di vigilanza.

Oltre al profilo sanzionatorio, c’è un evidente rischio operativo: attrezzature non verificate o non manutenute correttamente possono generare fermi produzione, danni a terzi e costi imprevisti.

Cosa fare ora: punti operativi e checklist
Per mettere in ordine la gestione delle verifiche periodiche, si consiglia di:

  1. Fare l’inventario delle attrezzature soggette
  2. Elencare tutte le attrezzature di sollevamento e a pressione presenti in azienda.
  3. Per ciascuna: marca, modello, matricola, anno di fabbricazione, settore di utilizzo, portata, categoria/fluido (per impianti a pressione).
  4. Verificare lo stato della prima verifica INAIL
  5. Controllare che per ogni attrezzatura nuova sia stata inviata la comunicazione CIVA.
  6. Accertarsi che la prima verifica INAIL sia stata effettuata o sia in corso di programmazione.
  7. In caso di inerzia INAIL oltre i 45 giorni, valutare l’attivazione di un soggetto abilitato secondo le modalità previste.
  8. Aggiornare lo scadenzario delle verifiche successive
  9. Creare o aggiornare un calendario centralizzato con le scadenze delle verifiche periodiche.
  10. Associare a ogni attrezzatura il soggetto incaricato (ASL/ATS, ARPA o soggetto abilitato).
  11. Prevedere un alert interno almeno 60–90 giorni prima della scadenza.
  12. Scegliere e verificare i soggetti abilitati
  13. Consultare l’ultimo elenco pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (ultimo decreto disponibile: D.D. n. 109/2026 del 3 agosto 2026).
  14. Verificare che il soggetto sia abilitato per il gruppo corretto (es. SP per PLE).
  15. Valutare tempi di intervento, copertura territoriale e capacità di supporto documentale.
  16. Organizzare la documentazione
  17. Raccogliere verbali di verifica, rapporti di prova, marcature, dichiarazioni di conformità.
  18. Tenere traccia delle comunicazioni CIVA e dei rapporti con INAIL.
  19. Integrare i verbali di verifica nel registro dei controlli e nel piano di manutenzione.
  20. Formare e informare il personale
  21. Informare preposti e utilizzatori sulle scadenze e sulle limitazioni d’uso in caso di verifica scaduta.
  22. Inserire nelle procedure interne un richiamo esplicito all’obbligo di non utilizzare attrezzature con verifica periodica scaduta.
  23. Attenzione specifica per le PLE “fuori strada”
  24. Identificare le PLE usate in cantieri temporanei, aree agricole/forestali, eventi e contesti “fuori strada”.
  25. Documentare ore di lavoro, condizioni d’uso e manutenzioni.
  26. Valutare con il soggetto abilitato una verifica tecnica approfondita ogni tre anni, come buona pratica aggiuntiva.

Se vuoi verificare la conformità delle tue attrezzature, aggiornare lo scadenzario delle verifiche o ricevere supporto nella scelta dei soggetti abilitati, contatta il team Progest. Possiamo aiutarti a fare l’inventario, organizzare le scadenze e gestire l’intero ciclo delle verifiche periodiche in modo strutturato e documentato, includendo anche le PLE utilizzate in contesti “fuori strada”.

Per ulteriori informazioni contatta il nostro team o il tuo consulente di riferimento.

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