Il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla deforestazione e al degrado forestale (si seguito “EUDR”) è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, una delle cause principali del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.
Facendo leva su consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori delle foreste, l’EUDR si pone l’obiettivo di:
- evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate per anno le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- contrastare l’espansione agricola spinta dalla domanda di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.
Prodotti interessati
Il regolamento EUDR ha abrogato il Regolamento (EU) 995/2010 (cosiddetto Timber Regulation o EUTR). Questo regolamento è già noto alle aziende del settore legno e carta che importano materiale in UE ed ha lo scopo di combattere e prevenire il disboscamento illegale, contribuendo in maniera forte agli sforzi della UE nell’ambito della convenzione quadro con la Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e ambientali.
Il Regolamento EUDR ha obiettivi di più ampio respiro, quelli di combattere e fermare la deforestazione e il degrado forestale, vietando l’immissione nel mercato comunitario e l’esportazione dall’UE, dei prodotti interessati appartenenti a sette categorie (legno, cacao, caffè, gomma, bovini, palma da olio e soia) che hanno causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020, o che risultino illegali, in quanto non conformi alla legislazione del paese di origine o caratterizzati dalla violazione dei diritti umani all’interno della propria catena di fornitura.
Quindi si estende l’applicazione ad altre commodities oltre al legno/carta.
Il dettaglio dei prodotti coinvolti, con indicazione dei relativi codici doganali, è riportato nell’ Allegato 1 del regolamento stesso.
Attori e attività
Dopo aver definito se si rientra nel campo di applicazione del EUDR, importante definire il tipo e l’ambito di attività svolta in relazione alle definizioni del regolamento.
Si parla di operatore e commerciante, di PMI e non PMI e di ambito di rapporti commerciali (extra UE oppure intra UE).
Chiarire questi singoli aspetti permette di capire se si è in presenza di eventuali semplificazioni.
Gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende
Gli impatti saranno importanti per le aziende e non solo per quelle del settore del food, ma anche per chi importa o esporta prodotti di legno (tra cui imballaggi in carta e cartone vuoti, mobili di legno come prodotti destinati alla vendita o anche, per esempio, ai fini dell’allestimento dei punti vendita) che attualmente rientrano nell’ambito dell’EUTR, o prodotti in gomma.
L’EUDR impone:
- la raccolta di informazioni dettagliate sui produttori, sui prodotti e sulle zone di produzione attraverso la geolocalizzazione, per assicurare che i prodotti non provengono da zone soggette a deforestazione o degradazione dopo il 31 dicembre 2020;
- il tracciamento delle transazioni dei prodotti soggetti al regolamento: la tracciabilità delle materie prime sarà l’elemento su cui le aziende e i propri fornitori dovranno concentrare maggiormente i propri sforzi;
- un sistema di due diligence aziendale per valutare i rischi nella propria filiera (con limitate deroghe per le PMI). Le aziende dovranno eseguire la due diligence attraverso l’identificazione e valutazione dei rischi di deforestazione e degrado forestale associati ai loro prodotti;
- la presentazione della dichiarazione di due diligence attraverso il sistema informativo (attualmente in fase di sviluppo da parte dell’UE). La dichiarazione sarà oggetto di controllo da parte delle Autorità doganali in fase di importazione ed esportazione dei prodotti interessati in/dall’ UE. Senza di essa, il materiale non verrà sdoganato;
- l’implementazione di misure di mitigazione del rischio quali strumenti satellitari di monitoraggio, audit presso le zone di produzione, supporto ai produttori;
- il divieto per l’operatore di immissione o esportazione dei prodotti interessati dall’UE, se:
- non sono conformi al regolamento,
- la dovuta diligenza evidenzia un rischio non trascurabile che i prodotti non siano conformi;
- l’archiviazione della documentazione collegata alla dovuta diligenza per cinque anni.
Tempistiche di applicazione
Il Regolamento si applica a partire dal 30 Dicembre 2024.
Ad eccezione dei prodotti a base legno e per le PMI, per le quali il regolamento dovrà essere applicato a partire dal 30 Giugno 2025 (data in cui l’EUTR 995/2010 verrà definitivamente abrogato).
I controlli
In Italia l’Autorità Competente è il MASAF, che ha incaricato il Corpo dei Carabinieri per i controlli al fine di verificare che gli operatori rispettino i requisiti.
Criticità
Queste alcune delle criticità che necessitano prioritariamente di una soluzione ed informazione da parte dell’UE:
- assenza della versione finale sistema informativo EUDR dove gli operatori dovranno caricare la dichiarazione di dovuta diligenza. Si ipotizza possa essere attivo negli ultimi mesi del 2024, troppo a ridosso dell’avvio applicazione del regolamento;
- assenza di linee-guida ufficiali da parte di EU;
- assenza per molti Stati membri UE dell’autorità di controllo incaricata dei controlli per il rispetto del Regolamento;
- assenza di indicazioni da parte dell’UE sulla classificazione del rischio dei paesi di origine delle materie prime.
Situazione attuale
Attualmente la maggior parte delle aziende è ben lontana dal soddisfare la componente obbligatoria di due diligence del nuovo Regolamento. Le aziende multinazionali e di grosse dimensioni stanno di contro aprendo la strada ed hanno già attivato richieste ai partner e fornitori con l’obiettivo di rendere le loro catene di fornitura esenti da deforestazione.
Tra gli addetti ai lavori la preoccupazione è grande, insieme a numerosi dubbi, ma di certo è necessario iniziare sin da ora ad informarsi e pianificare le varie fasi.
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