Dal 19 luglio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, che integra e modifica il D.Lgs. 18/2023, recependo la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il decreto introduce modifiche importanti per la gestione della qualità delle acque potabili, con impatti diretti su gestori idrici, enti pubblici, produttori di materiali a contatto con l’acqua e strutture collettive.
Le principali novità
Nuovi parametri e limiti per sostanze emergenti
Il D.Lgs. 102/2025 introduce valori limite molto più severi per i PFAS e disciplina per la prima volta l’acido trifluoroacetico (TFA):
- PFAS (a partire dal 13 gennaio 2026):
- Somma di 4 PFAS principali (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) ≤ 0,02 µg/L
Somma di 30 PFAS ≤ 0,10 µg/L
- Somma di 4 PFAS principali (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) ≤ 0,02 µg/L
I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono composti chimici di sintesi molto persistenti nell’ambiente e nell’organismo, usati in vari prodotti industriali e di consumo, ma associati a potenziali rischi per la salute.
- TFA – Acido trifluoroacetico (nuovo parametro dal 13 gennaio 2027):
- Limite fissato a ≤ 10 µg/L
Il TFA è un sottoprodotto della degradazione di alcuni PFAS e dei nuovi gas refrigeranti fluorurati: la sua introduzione come parametro regolamentato è una novità assoluta in Europa.
Questi valori sono estremamente bassi (nanogrammi per litro), a dimostrazione della volontà di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione a sostanze persistenti, bioaccumulabili e potenzialmente tossiche.
L’inasprimento dei limiti risponde alle osservazioni della Commissione Europea, che ha chiesto agli Stati membri un’azione più incisiva per proteggere la salute pubblica e le risorse idriche.