Il Garante per la privacy ha pubblicato sul sito www.gdpr.it i chiarimenti inerenti le vaccinazioni svolte dai dipendenti, così da poter applicare correttamente la protezione dei dati personali al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

L’Autorità, infatti, spiega che il Datore di Lavoro di una società non può acquisire i nominativi del personale vaccinato e tanto meno la copia delle certificazioni vaccinali, neppure nel caso in cui il dipendente ne dia l’esplicito consenso. Inoltre, nemmeno il medico competente della società può informare il Datore di Lavoro delle vaccinazioni di un dipendente, ma come previsto dal quadro normativo vigente, è tenuto solamente a esporre i giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Poiché la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le disposizioni sull’emergenza sanitaria non consentono la divulgazione di tale informazione, il consenso del dipendente non può quindi costituire una condizione di liceità del trattamento dei dati.

Il Garante ha chiarito inoltre che nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

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