L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi sul lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 dello stesso decreto. Per quanto riguarda la valutazione del rischio di fulminazione, diretta ed indiretta, questo rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08. La modalità per effettuare la stima del rischio di fulminazione dovuto a tutti i possibili effetti del fulmine su una struttura (ad esempio un edificio) e/o su un impianto è descritta nella norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e prevede una specifica procedura di calcolo. La valutazione del rischio fulminazione effettuata secondo la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) può portare a due conclusioni: 1) se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, risulta minore del rischio tollerabile (RT), non è necessario procedere all’installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura si definisce “auto protetta” dal rischio fulminazione; 2) se invece il rischio fulminazione totale calcolato risulta maggiore del rischio tollerabile RT, dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, etc. La valutazione del rischio fulminazione è parte integrante del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro deve effettuare, in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, l’art. 80 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio di fulminazione diretta ed indiretta. Progest S.r.l. è in grado di assistere il datore di lavoro nell’assolvere all’obbligo di valutazione del rischio fulminazione, in accordo con le previsioni del D.Lgs. 81/08 e delle norme tecniche di riferimento, tra cui la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2).

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