Nuova Raccomandazione dell’UE come documento guida per le autorità e gli OSA

L’argomento era già stato trattato dal Regolamento UE 2017/2158 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione di acrilammide negli alimenti. Lo scopo era portare i livelli di acrilammide al di sotto dei limiti di riferimento identificati.

Nonostante tali obblighi, i dati raccolti non si possono ritenere sufficienti.

Con la raccomandazione UE 2019/1888 del 7 novembre 2019, la Commissione ha voluto approfondire il tema.

Viene stilato un ulteriore elenco (non esaustivo) di alcuni alimenti/categorie alimentari, per orientare le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare nella specifica attività di monitoraggio.

L’elenco, riportato nell’Allegato alla Raccomandazione stessa, comprende i seguenti prodotti:

  • Prodotti a base di patate (rösti, crocchette, patate duchessa, patate noisette, casseruola di patate e verdure, pasticcio di patate e carne, oasticcio di patate e formaggio, ecc.)
  • Prodotti da forno (panini per hamburger, panini integrali e panini al latte; pane pitta, tortillas messicane, croissant, ciambelle fritte, pane speciale ad esempio pumpernickel o ciabatta alle olive o pane alle cipolle; pancake, sfoglie croccanti e fritte, churros, ecc.)
  • Prodotti a base di cereali (cracker a base di riso, cracker a base di mais, cnack ai cereali ad esempio con mais estruso e/o prodotti a base di frumento, muesli tostati al miele, ecc.)
  • Altri prodotti (chips vegetali/patatine fritte, frutta a guscio tostata, semi oleosi tostati, frutta secca, semi di cacao tostati e prodotti derivati dal cacao, olive in salamoia, succedanei del caffè non a base di cicoria o cereali, fudge, caramellati, torrone, ecc.)

La Raccomandazione abroga le precedenti Raccomandazioni 2010/307/UE e 2013/647/UE.

Per garantire un livello elevato di protezione della salute umana gli operatori che producono e immettono sul mercato determinati prodotti alimentari devono adoperarsi al fine di raggiungere il tenore di acrilammide più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento stabiliti dal Reg. UE n. 2158/2017 e (insieme alle Autorità competenti) devono monitorare la presenza di acrilammide mediante appositi controlli secondo quanto previsto dal Reg. CE n.882/2004, per garantire un elevato livello di protezione della salute umana.

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