E’ stato pubblicato sul sito del MASE il decreto n. 360 del 28 settembre 2022 contenente le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) volte ad aiutare e sostenere le imprese italiane a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei propri imballaggi, aumentando la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei rifiuti.

Elaborate dal gruppo tecnico avviato dal CONAI, queste linee guida raccolgono le esigenze di tutti i settori produttivi, fornendo supporto per l’implementazione della normativa che punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi, aumentando contemporaneamente la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei rifiuti.

Recependo le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, le linee guida hanno come obiettivo quello di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno.

Il Ministero chiarisce però che tali disposizioni non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali è già prevista una normativa di settore specifica.

Le indicazioni tecniche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 (il DL n. 228 del 2021 – DL Proroga termini – ha infatti previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022).

Eventuali successivi decreti ministeriali potrebbero modificare o integrare le linee guida esistenti, sulla base di nuove disposizioni in materia, nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.

Le Linee Guida sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del TUA (tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati) nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lett. b), del TUA).

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati.

Il decreto abroga e sostituisce il DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

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