Il 24 febbraio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟑𝟓𝟏, che introduce modifiche significative ai seguenti regolamenti:
– Reg. (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati al contatto con gli alimenti
– Reg. (UE) 2022/1616 sulle plastiche riciclate a contatto con gli alimenti
– Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e oggetti a contatto con alimenti

ed abroga:

  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti

Il regolamento è entrato in vigore 𝐢𝐥 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓.

La normativa rafforza le misure di controllo delle sostanze chimiche, promuove l’uso sicuro della plastica riciclata e impone maggiore trasparenza nella filiera produttiva. L’obiettivo principale del regolamento è garantire che i materiali plastici (sia vergini che riciclati) destinati al contatto con alimenti siano sicuri per la salute umana, migliorando la qualità, la tracciabilità e le modalità di fabbricazione.

Il regolamento è vincolante per tutti gli operatori della filiera dei materiali plastici per alimenti, tra cui:

  • Produttori di materie plastiche (vergini e riciclate)
  • Operatori del riciclo (con nuove prescrizioni per la purezza delle sostanze)
  • Industrie alimentari che utilizzano imballaggi in plastica
  • Autorità di controllo incaricate della verifica della conformità
  • Importatori e distributori di materiali plastici destinati all’uso alimentare

Il Regolamento (UE) 2025/351 introduce modifiche sostanziali su più fronti:
 
a) Nuove definizioni e requisiti per la composizione dei materiali plastici
 

  • Ridefinizione del termine “materia plastica”, chiarendo quali sostanze possono essere considerate additivi e quali sostanze di partenza.
  • Introduzione del concetto di “elevato grado di purezza”, specificando che i materiali plastici devono contenere solo minime quantità di sostanze aggiunte non intenzionalmente.
  • Chiarimento sulle sostanze UVCB (di composizione sconosciuta o variabile) e il loro utilizzo nei materiali plastici. L’acronimo UVCB sta per “Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials”, ovvero sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici. Questo termine è utilizzato principalmente nel regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) per identificare sostanze che non hanno una composizione chimica completamente definita, ma piuttosto una miscela complessa di componenti che possono variare. Nel contesto dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, le sostanze UVCB rappresentano una sfida particolare per la valutazione della sicurezza, poiché la loro composizione non è completamente nota o può variare a seconda della fonte e del processo produttivo. Questo può influenzare aspetti cruciali come la migrazione di sostanze chimiche negli alimenti e la conformità ai regolamenti europei, come il Regolamento (UE) n. 10/2011 e il nuovo Regolamento (UE) 2025/351.

b) Rafforzamento dei controlli sulla plastica riciclata
 

  • L’uso della plastica riciclata nei materiali a contatto con gli alimenti deve rispettare il regolamento (UE) 2022/1616.
  • È richiesto un livello di purezza più elevato per le sostanze contenute nei materiali plastici riciclati.
  • Le sostanze derivate da rifiuti plastici devono essere trattate per garantire sicurezza alimentare.

c) Nuove regole per l’etichettatura e la dichiarazione di conformità
 

  • materiali plastici destinati a più utilizzi devono riportare indicazioni per prevenire il deterioramento (ad esempio, segni di invecchiamento del materiale).
  • Introduzione di obblighi più stringenti sulle istruzioni per l’uso per il consumatore.
  • La dichiarazione di conformità deve ora includere anche informazioni sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente

d) Restrizioni sui limiti di migrazione
 

  • I limiti di migrazione delle sostanze nei materiali plastici si applicano anche a materiali multistrato multimateriale, se lo strato superficiale a contatto con il cibo è plastico.
  • Viene stabilito che per i formaggi sia necessario aggiornare la classificazione alimentare e la scelta dei simulanti nelle prove di migrazione.

e) Controlli più rigorosi e trasparenza della filiera
 

  • Gli operatori economici devono fornire documentazione dettagliata alle autorità competenti su: 

composizione delle sostanze di partenza, processi produttivi e controlli di purezza, gestione dei sottoprodotti di lavorazione plastica

  • Ispezioni più severe nei siti di produzione con prelievo di campioni per verificare conformità e grado di purezza
  • Norme più rigide sulla rilavorazione dei sottoprodotti plastici nella produzione. 

Misure transitorie

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e a qualsiasi altra normativa pertinente dell’Unione, che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica o una sostanza destinata alla fabbricazione di tale prodotto, materiale o oggetto, conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immesso o immessa per la prima volta sul mercato dopo 16 dicembre 2025, non sia conforme al presente regolamento, la dichiarazione di conformità che accompagna tale sostanza o prodotto indica che non è conforme al presente regolamento e che può essere utilizzato o utilizzata solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 16 settembre 2026.

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