C’è una figura che ogni azienda italiana conosce, almeno di nome. La incontra una volta l’anno, firma dei documenti, esprime un giudizio. E poi sparisce per dodici mesi. Almeno, questa è la percezione più diffusa.
Eppure la Corte di Cassazione l’ha definita “alter ego del datore di lavoro”. Un’espressione che non lascia spazio a interpretazioni: non è un consulente che passa ogni tanto, non è un medico di passaggio. È una vera e propria estensione del datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la tutela della salute in azienda.
E nel 2025 il suo ruolo si è ulteriormente ampliato. Il D.L. n. 159/2025, commentato dalla Circolare INAIL n. 01/2026, ha introdotto quattro modifiche significative al D.Lgs. 81/2008 che ridisegnano compiti, obblighi e strumenti della sorveglianza sanitaria. Vediamo cosa cambia e soprattutto cosa devono fare le aziende.
Chi è davvero il Medico Competente
Prima di entrare nelle novità normative, vale la pena chiarire una volta per tutte di chi stiamo parlando. Il Medico Competente non è un medico qualsiasi. La legge ne definisce un profilo professionale con requisiti molto precisi: titoli specifici, formazione dedicata e obbligo di aggiornamento continuo perché il mondo del lavoro cambia alla velocità della luce e il Medico Competente deve essere sempre pronto ad affrontarlo.
Il suo ruolo è doppio, e le due parole chiave della definizione normativa lo dicono chiaramente: “collabora ed effettua”. Non è un semplice esecutore che mette un timbro. È un partner attivo e strategico per il datore di lavoro, con compiti che vanno ben oltre la porta dell’ambulatorio.
Uno dei suoi compiti più importanti — e tra i meno conosciuti — è proprio la collaborazione attiva nella valutazione e gestione dei rischi presenti in azienda. Il suo contributo al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non è un optional: è essenziale per capire come i rischi aziendali possono impattare concretamente sulla salute delle persone.
Pensate alla prevenzione come a una catena. Ogni figura — datore di lavoro, preposti, lavoratori — è un anello. Il Medico Competente è uno di quegli anelli. Se è debole o manca, tutto il sistema di sicurezza rischia di crollare.
La sorveglianza sanitaria: non solo la visita periodica
L’attività più conosciuta del Medico Competente è la sorveglianza sanitaria. Ma cosa significa davvero? È l’insieme di visite mediche, esami e accertamenti che rispondono a due domande fondamentali:
- Il lavoro sta danneggiando la salute di chi lo svolge?
- Quella persona ha le condizioni di salute adeguate per svolgere quel lavoro in sicurezza — per sé e per gli altri?
La sorveglianza sanitaria non è automatica per tutti: diventa obbligatoria quando in azienda esistono rischi specifici come esposizione a rumore, sostanze chimiche, vibrazioni meccaniche, agenti biologici, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi. Ma è anche un diritto del lavoratore, che può richiederla se ritiene che il proprio lavoro stia mettendo a rischio la sua salute.
Le tipologie di visita seguono il lavoratore in ogni momento chiave della vita professionale:
- Visita preventiva — prima di iniziare la mansione
- Visita periodica — monitoraggio continuo nel tempo
- Visita al cambio mansione — quando cambiano i rischi
- Visita dopo assenza prolungata — per malattia superiore a 60 giorni continuativi
- Visita alla cessazione del rapporto — per alcune esposizioni specifiche
- Visita su richiesta del lavoratore — diritto individuale
Al termine di ogni accertamento, il Medico Competente emette il giudizio di idoneità — un documento ufficiale con conseguenze concrete per lavoratore e azienda. I giudizi possibili sono quattro:
| Giudizio | Significato |
| ✅ Idoneo | Nessuna limitazione |
| ⚠️ Idoneo con prescrizioni | Il lavoro è svolgibile ma con limitazioni specifiche (es. no carichi pesanti, no turni notturni) |
| ⏳ Inidoneo temporaneo | Stop temporaneo alla mansione per un periodo definito |
| 🔴 Inidoneo permanente | Riferito sempre e solo a quella specifica mansione, non al lavoro in generale |
Il giudizio deve essere consegnato per iscritto sia al lavoratore che al datore di lavoro. Il lavoratore che non lo condivide ha 30 giorni per fare ricorso all’organo di vigilanza (ATS/ASL), che potrà confermarlo o modificarlo.
Le 4 novità del D.L. 159/2025
Il D.L. n. 159/2025 ha apportato modifiche significative al D.Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria. Ecco cosa cambia concretamente per le aziende.
1. Le visite si fanno in orario di lavoro — ora è legge
L’art. 17 del D.L. 159/2025 ha modificato l’art. 20, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 81/2008, codificando esplicitamente ciò che la giurisprudenza aveva già consolidato: i controlli sanitari a cui i lavoratori sono obbligati a sottoporsi devono essere computati nell’orario di lavoro.
Unica eccezione: le visite preassuntive, effettuate prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
Cosa fare: verificare che le visite periodiche siano già programmate in orario lavorativo. Se la prassi aziendale prevede ancora visite fuori orario (anche “di comodo”), è il momento di correggerla ora che la norma è esplicita e l’esposizione al contenzioso è reale.
2. Il Medico Competente promuove gli screening oncologici
Una novità di grande impatto culturale oltre che normativo. La modifica all’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Medico Competente il compito esplicito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) mammografia, colonscopia, pap-test anche con il supporto di campagne informative del Ministero della Salute.
Non è un compito marginale. I dati INAIL 2025 mostrano che i tumori professionali sono in crescita: le malattie da esposizione ad agenti cancerogeni rappresentano una delle patologie professionali con il tasso di incremento più elevato.
Cosa fare: integrare nelle prossime visite periodiche un momento informativo dedicato agli screening. Il Medico Competente può farlo in autonomia ma il datore di lavoro può supportarlo mettendo a disposizione spazi, materiali e campagne interne.
3. Nuova visita per sospetto uso di alcol o droghe
È la novità più discussa. L’art. 41, comma 2, lettera e-quater) introdotto dal D.L. 159/2025 prevede una nuova tipologia di visita medica: il Medico Competente può sottoporre un lavoratore ad accertamento prima o durante il turno in presenza di “ragionevole motivo” di ritenere che si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si applica alle attività lavorative ad elevato rischio infortuni già individuate dalla normativa vigente (L. 125/2001 e D.P.R. 309/1990) autisti, operatori di macchine, addetti a lavori in quota, operatori sanitari, e molte altre categorie.
Attenzione: la norma è in vigore ma la sua piena operatività è subordinata a un Accordo Stato-Regioni che deve essere concluso entro il 31 dicembre 2026, per definire modalità e condizioni precise dell’accertamento. La Circolare INAIL raccomanda di attendere tale accordo prima di applicare la disposizione in modo sistematico.
Cosa fare ora: mappare le mansioni a elevato rischio infortuni presenti in azienda, aggiornare il DVR con questa nuova fattispecie e avviare un confronto con il proprio Medico Competente per essere pronti all’applicazione non appena l’Accordo Stato-Regioni sarà concluso.
4. Micro-imprese: sorveglianza sanitaria più accessibile
La novità forse più silenziosa, ma di grande rilevanza pratica. Il nuovo comma 3-quater dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008 prevede che le imprese fino a 10 dipendenti aderenti al sistema della bilateralità possano assolvere gli obblighi di sorveglianza sanitaria tramite:
- Convenzioni con le ASL (Aziende Sanitarie Locali)
- Convenzioni con medici competenti organizzate dagli organismi paritetici
Si tratta di una misura pensata per abbattere le barriere di accesso alla sorveglianza sanitaria nelle piccole imprese artigianato, commercio, turismo, edilizia dove spesso il rapporto con un MC dedicato è difficile da sostenere economicamente.
Cosa fare: se siete una micro-impresa aderente a un ente bilaterale (EBAM, ESPE, EBNT, CPEL, o altri di settore), verificare se il vostro ente ha già attivato convenzioni di questo tipo o se è previsto farlo nel corso del 2026.
✅ Checklist operativa per le aziende
- Verificare che le visite di sorveglianza sanitaria siano programmate in orario di lavoro
- Aggiornare il DVR includendo la nuova fattispecie di visita per sospetto alcol/droghe nelle mansioni a rischio
- Coinvolgere il MC nella pianificazione di attività informative sugli screening oncologici
- Controllare la scadenza delle visite periodiche
- Verificare, se sei una micro-impresa, l’adesione a enti bilaterali e le convenzioni disponibili
- Monitorare l’Accordo Stato-Regioni atteso entro il 31/12/2026 per la visita da alcol/droghe
Il Medico Competente non è un adempimento da archiviare una volta l’anno. È un sistema di prevenzione attivo e nel 2025 il legislatore ha scelto di rafforzarlo, ampliarlo e renderlo più accessibile.
Le aziende che lo capiscono prima hanno un vantaggio competitivo reale.
https://www.pro-gest.it/wp-content/uploads/2026/04/circolare-inail-01_2026.pdf
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