Il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, introduce un pacchetto di modifiche significative al quadro normativo europeo del settore vitivinicolo. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 18 marzo 2026, modifica quattro regolamenti chiave: il reg. (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati, il reg. (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, il reg. (UE) 2021/2115 sui piani strategici PAC e il reg. (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche.

Le modifiche rispondono a un contesto settoriale difficile: il consumo di vino nell’UE è al minimo storico degli ultimi trent’anni, i mercati di esportazione subiscono pressioni geopolitiche e climatiche crescenti e l’eccesso di offerta comprime i margini dei produttori. Il regolamento recepisce le raccomandazioni strategiche del Gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola, istituito per affrontare queste sfide strutturali.

Contesto normativo

Il regolamento non introduce un nuovo impianto normativo, ma modifica in modo mirato le norme esistenti su autorizzazioni, etichettatura, gestione delle crisi e misure PAC per il settore vitivinicolo, con specifiche disposizioni per i prodotti aromatizzati e le bevande spiritose.

Le principali aree di intervento sono sei:

  • sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
  • vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
  • etichettatura dei prodotti vitivinicoli;
  • misure nazionali di crisi e sostegno PAC;
  • prodotti vitivinicoli aromatizzati;
  • etichettatura delle bevande spiritose con IG.

Cosa cambia operativamente

Autorizzazioni per impianti viticoli

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli viene prorogato a tempo indeterminato, con una revisione da parte della Commissione prevista nel 2028 e poi ogni dieci anni. I produttori titolari di autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2025 e non ancora utilizzate non saranno sanzionati, a condizione di comunicare la rinuncia entro il 31 dicembre 2026. Le autorizzazioni per il reimpianto passano da tre a otto campagne di validità, per consentire ai produttori di valutare con maggiore calma la scelta delle varietà più adatte all’evoluzione climatica o di mercato.

È inoltre introdotta la possibilità per gli Stati membri di imporre l’estirpazione di vigneti abbandonati per motivi fitosanitari.

Vini dealcolizzati e a tenore alcolico ridotto

Particolare attenzione è dedicata ai vini a basso contenuto alcolico o analcolici, un segmento in forte crescita. Sul tema dealcolizzazione il regolamento porta novità di rilievo. La normativa consente ora la produzione di vini parzialmente dealcolati mediante miscelazione e introduce nuove possibilità tecniche per la produzione di spumanti e frizzanti dealcolati.

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli

Le modifiche all’etichettatura sono importanti e hanno date di applicazione differenziate.

Dal 19 settembre 2027 entrano in vigore le nuove norme sull’indicazione dei vini dealcolizzati in etichetta: i vini con titolo alcolometrico non superiore a 0,5% vol devono riportare il termine “zero alcol” e, se il titolo è inferiore o uguale a 0,05% vol, anche l’espressione “0,0%“. I vini con titolo ridotto (riduzione significativa inferiore di almeno il 30% rispetto allo standard della categoria) ma superiore a 0,5% vol devono indicare “a tenore alcolico ridotto“.

Tutti i vini trattati con dealcolizzazione devono riportare la menzione “ottenuto mediante dealcolizzazione“.

Cambiano anche le regole di etichettatura, che permettono di fornire ingredienti e valori nutrizionali in formato digitale tramite QR code o strumenti equivalenti, riducendo i costi per i produttori e facilitando l’accesso alle informazioni per i consumatori. Inoltre, i prodotti destinati ai mercati extra-UE possono essere esentati dall’obbligo di riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti, come previsto per il mercato interno.

Misure di crisi e sostegno PAC

Il regolamento amplia le possibilità di intervento nazionale in caso di crisi. Gli Stati membri possono ora autorizzare pagamenti nazionali non solo per la distillazione di crisi, ma anche per la vendemmia verde volontaria e l’estirpazione volontaria di vigneti produttivi. Viene introdotto un nuovo tipo di intervento PAC denominato “estirpazione permanente”, che consente il finanziamento della rimozione definitiva di vigneti in regioni con squilibrio strutturale dell’offerta.

Aumentano anche le aliquote di cofinanziamento europeo per il sostegno alla transazione ecologica: fino all’80% per la ristrutturazione e riconversione finalizzata all’adattamento climatico, fino al 100% per le misure per contrastare parassiti e malattie delle viti.

Infine, la normativa promuove lo sviluppo del turismo enologico, la promozione sui mercati internazionali e i servizi di consulenza per i produttori, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore vitivinicolo europeo e sostenere la crescita economica delle aree rurali.
Le iniziative finalizzate a incentivare il turismo legato al vino nelle aree di produzione potranno essere attuate da organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, associazioni di produttori responsabili della gestione di DOP e IGP, nonché da altre organizzazioni professionali individuate dagli Stati membri all’interno dei rispettivi piani strategici della PAC.

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Il regolamento aggiorna inoltre le definizioni di alcune categorie di prodotti aromatizzati (come Glühwein, Pelin e Viiniglögi) consentendo l’impiego del vino rosato come base produttiva. Per i prodotti aromatizzati ottenuti da vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati si applicano le stesse regole di etichettatura previste per i vini non aromatizzati nella stessa situazione.

Semplificazione etichettatura bevande spiritose con indicazione geografica

Un punto operativo rilevante riguarda l’obbligo introdotto dal reg. (UE) 2024/1143 di indicare il nome del produttore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica nelle bevande spiritose. Il regolamento (UE) 2026/471 sopprime questo obbligo per le bevande spiritose, ritenendolo non compatibile con la struttura della maggior parte delle catene di approvvigionamento di questo settore. I prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno comunque rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Chi è coinvolto

Il regolamento interessa un ampio numero di operatori del settore vitivinicolo e delle bevande alcoliche. Sono direttamente coinvolti:

  • viticoltori e produttori titolari di autorizzazioni per impianti, reimpianti o nuovi vigneti;
  • produttori di vini dealcolizzati o a tenore alcolico ridotto;
  • produttori e imbottigliatori di vini spumanti, frizzanti e gassificati;
  • aziende che gestiscono etichettatura per il mercato UE ed export;
  • produttori di bevande spiritose con indicazione geografica;
  • produttori di vini aromatizzati e di Glühwein, Pelin e categorie similari;
  • consorzi e organizzazioni interprofessionali vitivinicole.

Rischi sanzionatori

Le principali aree di rischio operativo per chi non aggiorna procedure e documentazione sono:

  • etichettatura non conforme alle nuove indicazioni su dealcolizzazione e titolo alcolometrico ridotto dal 19 settembre 2027;
  • mancata comunicazione della rinuncia ad autorizzazioni pre-2025 entro il 31 dicembre 2026, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative;
  • etichettatura prodotti aromatizzati non aggiornata alle nuove norme su Glühwein, Pelin e prodotti da vino rosato;
  • errata applicazione dell’obbligo di indicazione del produttore per le bevande spiritose IG, ora soppresso.

Cosa fare ora

Checklist operativa

  • Verificare se si detengono autorizzazioni per impianti concesse prima del 1° gennaio 2025 non ancora utilizzate: comunicare eventuale rinuncia entro il 31 dicembre 2026.
  • Aggiornare le procedure interne per le richieste di autorizzazione al reimpianto, tenendo conto del nuovo periodo di validità di otto campagne.
  • Riesaminare le etichette dei vini dealcolizzati o a tenore ridotto per allinearle alle nuove indicazioni obbligatorie, applicabili dal 19 settembre 2027.
  • Verificare se i prodotti vitivinicoli aromatizzati in gamma rientrano tra le categorie soggette alle modifiche su Glühwein, Pelin e Viiniglögi.
  • Controllare le etichette delle bevande spiritose con IG: l’obbligo di indicare il produttore nello stesso campo visivo è stato soppresso.
  • Verificare se l’azienda si trova in zone potenzialmente interessate da misure regionali di limitazione delle autorizzazioni o di gestione dell’eccesso di offerta.
  • Verificare la coerenza delle procedure export con le esenzioni introdotte su ingredienti e dichiarazione nutrizionale per i vini destinati esclusivamente all’esportazione.

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