La legge è stata pubblicata in G.U. n.110 del 14 maggio 2026 ed è entrata in vigore il 29 maggio 2026.

La legge riorganizza in modo organico il sistema sanzionatorio e penale a difesa e tutela del patrimonio agroalimentare e dei consumatori italiani con introduzione di nuovi reati per contrastare frodi e contraffazioni nel settore agroalimentare, inasprimento delle pene e definizione di strumenti più efficaci di prevenzione, controllo e repressione per tutelare la qualità dei prodotti italiani e garantire la corretta informazione ai consumatori.

Le modifiche normative introdotte possono essere raggruppate lungo tre direttrici fondamentali:

  1. il sistema penale, con novità e modifiche alle fattispecie di reato, alle circostanze aggravanti e alle sanzioni accessorie;
  2. il sistema sanzionatorio amministrativo, mediante inasprimento delle sanzioni in materia di etichettatura e tracciabilità, rimodulazione delle sanzioni in materia di DOP e IGP, introduzione di nuove sanzioni per l’abuso di denominazioni lattiero-casearie e riorganizzazione delle sanzioni in materia di pesca marittima;
  3. il sistema di controllo, prevedendo contrassegni per i prodotti DOP e IGP, regimi di tracciabilità e pianificazione dei controlli per i prodotti della filiera bufalina e formalizzando l’istituzione della Cabina di regia per il coordinamento dei controlli.

Sono interessate tutte le aziende che producono, trasformano, distribuiscono o commercializzano prodotti alimentari (anche online e con strumenti digitali nelle reti telematiche).

Si riportano sotto alcune delle modifiche di maggiore interesse per gli operatori del settore alimentare, suddivise per le tre direttici fondamentali sopra citate.

  1. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE: INSERITI NUOVI REATI NEL CODICE PENALE

L’art. 1 del DDL Agroalimentare interviene sul Titolo VIII del Libro secondo del Codice Penale (delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), inserendovi il nuovo Capo II-bis specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Le fattispecie di reato previste:

  • il nuovo reato di frode alimentare (art. 517-sexies): punisce chiunque – nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione – importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione (anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche), alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o – per origine, provenienza, qualità o quantità – sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Affinché si configuri l’illecito, non è sufficiente che il prodotto sia non conforme: occorre anche dimostrare che il soggetto fosse consapevole della non genuinità o della diversa natura del prodotto e che intendesse indurre in errore l’acquirente per ricavarne un vantaggio economico. La punibilità viene, invece, esclusa quando la condotta è di lieve entità, in considerazione delle quantità o del valore economico esiguo del prodotto o dell’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

PENA: da 2 mesi a 1 anno di reclusione.

MULTA: da € 1.000 a € 4.000;

  • il nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies): punisce chi –  nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande – utilizza segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli per indurre in errore il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti (anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche). Il reato sussiste quando si cerca di ottenere un profitto fornendo al cliente informazioni ingannevoli sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità del prodotto alimentare.

PENA: da 3 a 18 mesi di reclusione.

MULTA: fino a € 20.000;

  • l’attuale reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater): punisce chi introduce, tiene in custodia temporanea o in deposito doganale, esporta, spedisce in transito, trasporta, detiene per la vendita, offre o mette in circolazione prodotti agro-alimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate.

PENA: da 1 a 4 anni di reclusione (in luogo dell’attuale reclusione fino a 2 anni).

MULTA: da € 10.000 a € 50.000 euro (in sostituzione dell’attuale multa fino a 20.000 euro);

  • le circostanze aggravanti relative ai nuovi delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, riguardanti, tra l’altro, le condotte aventi ad oggetto prodotti a DOP o IGP e prodotti falsamente indicati come biologici, nonché la condotta di agropirateria (517-octies).

La riforma del diritto penale sostanziale viene, poi, completata da due ulteriori disposizioni su sanzioni accessorie e confisca, collocate nel successivo Capo III:

Art. 517-octies

  • Pena accessoria e circostanze aggravanti: il giudice può disporre la chiusura temporanea dell’attività da 5 giorni a 3 mesi nei casi più gravi o in caso di recidiva;
  • Chiusura temporanea dell’attività: da 5 giorni a 3 mesi nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva specifica

Art. 518.1

  • Divieto di esercizio dell’attività: Fino a 2 anni per chi è condannato per i nuovi reati o per associazioni dirette alla loro commissione.

Art. 518.2

  • Confisca obbligatoria: Del profitto o del prezzo del reato, anche per equivalente.
  • LE MODIFICHE CONCERNENTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La legge apporta numerose modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative. Tra le materie maggiormente interessate per le aziende della filiera agro-alimentare:

  • DOP e IGP agroalimentari e vitivinicole (artt. 7 e 19)

Oggetto di revisione è, innanzitutto, il D.Lgs. n. 297/2004, dedicato alle sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Viene ridefinita l’entità di tutte le sanzioni in misura fissa previste dalla normativa, rimodulandole con un importo variabile tra un minimo e un massimo edittale, da determinare secondo: la gravità del fatto, la durata della violazione, l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, le condizioni economiche dell’agente.

La riforma interviene anche sul regime sanzionatorio a carico dei soggetti che si rendano inadempienti agli obblighi pecuniari nei confronti degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela;

  • rintracciabilità (art. 8)

Ad essere rivisto è anche l’art. 2 del D.Lgs. n. 190/2006, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) 178/2002, art. 18, in materia di rintracciabilità degli alimenti.

L’entità della sanzione amministrativa pecuniaria viene incrementata, fissando un importo da 6.000 a 48.000 euro o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione (stabilendo un tetto massimo di 150.000 €).

La riforma introduce anche una nuova forma di diffida, operante nelle ipotesi di violazioni di natura documentale o formale che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto. In tali casi, l’Autorità competente, prima di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, dovrà assegnare all’operatore un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea dell’attività;

  • informazioni ai consumatori (art. 9)

Anche la normativa sanzionatoria in materia di informazioni ai consumatori, contenuta nel D.Lgs. 231/2017, è rivista in un’ottica di maggior rigore.

In particolare, all’art. 3 del D.Lgs. 231/2017, relativo alla violazione delle disposizioni sulle pratiche leali d’informazione di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 7, in luogo della precedente sanzione da 3.000 a 24.000 €, viene stabilito un importo da 4.000 a 32.000 € o, se superiore, pari al 3 % del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento (entro un massimo di 100.000 €).

Effettuata modifica anche all’art. 8, concernente le sanzioni per le violazioni delle norme sulla denominazione dell’alimento di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 17, tra cui:

  • inosservanza dell’obbligo di indicare la denominazione legale, la denominazione usuale o la denominazione descrittiva;
  • utilizzo di denominazioni nazionali in assenza dei presupposti normativi;
  • violazioni dell’allegato VI del Regolamento “Indicazioni specifiche che devono accompagnare la denominazione dell’alimento.

Ed anche apportata modifica alle sanzioni previste:

  • dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2017, dedicate alle violazioni delle norme sull’elenco degli ingredienti di cui al Reg. (UE) 1169/2011, art. 18 e allegato VII;
  • dall’art. 13 del D.Lgs. n. 231/2017, relative alla violazione delle disposizioni sull’indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza, di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 26.

L’Autorità competente – nella definizione dell’importo di tutte le sanzioni – dovrà tenere conto: della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione e delle condizioni economiche del soggetto autore della violazione;

  • denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 10)

Sempre in relazione al D.Lgs. n. 231/2017, è stato inserito l’art. 7-bis, che definisce, per la prima volta, un apposito sistema sanzionatorio per l’impiego abusivo delle denominazioni riservate al latte e ai prodotti lattiero caseari (regolamentata a livello europeo dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII). Le nuove sanzioni riguardano chi presenta o pubblicizza come lattiero-caseario un prodotto che, secondo la normativa, non può essere definito tale.Alle sanzioni si aggiunge, inoltre, il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione;

  • pesca marittima (art. 20)

L’art. 20 della Legge 75 riordina le disposizioni del D.Lgs. n. 4/2012, recante la disciplina del sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, con l’obiettivo di superare le difficoltà interpretative e applicative causate dalla formulazione della normativa previgente, dovute soprattutto allo stratificarsi di vari interventi nel corso del tempo.

  • LE MODIFICHE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLA FILIERA

Le principali novità in tema di controlli sono relative:

  • alla disciplina dei contrassegni per la tracciabilità dei prodotti DOP e IGP (art. 6): introdotto un contrassegno di sicurezza, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per garantire l’autenticità dei prodotti agro-alimentari. Il contrassegno potrà essere utilizzato su base volontaria ed il costo sarà a carico degli operatori che decideranno di adottarlo.  Si è in attesa di un decreto del MASAF che disciplina le caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo, distribuzione e controllo del contrassegno stesso;
  • al nuovo regime di tracciabilità per i prodotti della filiera bufalina (art. 13) e allo strumento di pianificazione dei relativi controlli (art. 14): istituito presso il SIAN il “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati” con obbligo di registrazione quotidiana dei dati. Al via anche un Piano straordinario di controllo nazionale con analisi di laboratorio sull’origine geografica. Inoltre incrementate le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di dedicare spazi separati alla lavorazione del latte e dei prodotti derivati inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.  E introdotti specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala;
  • all’istituzione del nuovo blocco ufficiale temporaneo nei casi di illecito amministrativo (art. 15): introdotto il nuovo istituto del blocco ufficiale temporaneo che potrà esseredisposto dall’organo accertatore in caso di violazioni documentali di carattere formale, che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale. L’obiettivo è di consentire, in sede di controllo, l’acquisizione della documentazione idonea a dimostrare la regolarità del prodotto rispetto al quale sia stata riscontrata la carenza/inidoneità documentale, mantenendo nel frattempo il prodotto sotto vincolo cautelare senza dover ricorrere ad un sequestro amministrativo;
  • alla formalizzazione della Cabina di regia per il coordinamento dei controlli (art. 16): istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare(presso il MASAF), che in realtà, di fatto, già opera dal 2023. Gli specifici compiti assegnati alla Cabina di regia sono:
  • promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo per incrementare l’efficacia dei controlli;
  • redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
  • promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Le azioni prioritarie per le imprese

La riforma dei reati alimentari impone alle imprese del settore una maggiore attenzione alla gestione delle informazioni che accompagnano il prodotto lungo tutta la filiera ed anche una revisione dei propri sistemi di compliance e di gestione del rischio, con l’obiettivo di ridurre il rischio sanzionatorio e tutelare il valore delle proprie produzioni in un contesto normativo e di vigilanza sempre più rigoroso.

Oltre a introdurre nuovi reati alimentari, la riforma aumenta significativamente molte sanzioni amministrative in materia di etichettatura, informazioni al consumatore, origine dei prodotti, rintracciabilità e tutela delle denominazioni protette, in alcuni casi parametrandole al fatturato aziendale. 

Diventa quindi fondamentale verificare la conformità di etichette, comunicazioni commerciali, schede prodotto, contenuti online e procedure di tracciabilità, al fine di prevenire contestazioni sia sul piano amministrativo sia su quello penale.

Le aziende dotate di Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovrebbero aggiornare la propria valutazione dei rischi e i relativi presidi di controllo.

Per quelle che non lo hanno ancora adottato, il nuovo quadro normativo rappresenta il momento ideale per avviare una valutazione dei rischi aziendali e verificare l’opportunità di implementare un Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire illeciti e a rafforzare la tutela dell’impresa.

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