Il 31 marzo 2026 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha firmato un decreto che mette fine a una stagione di proroghe generalizzate e introduce finalmente un percorso strutturato e vincolante per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 9 aprile 2026.
Le scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 100 persone presenti rientrano nell’attività n. 67 del D.P.R. 151/2011 e sono soggette alle norme di prevenzione incendi stabilite dal D.M. 26 agosto 1992 (in alternativa al Codice di Prevenzione Incendi, D.M. 3 agosto 2015, integrato dal D.M. 7 agosto 2017).
Queste norme prevedevano già dal 1992 un termine di 5 anni per l’adeguamento degli edifici esistenti — termine poi prorogato ripetutamente per decenni. Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024, convertito con L. 15/2025) ha fissato il termine ultimo al 31 dicembre 2027, demandando a un decreto ministeriale la definizione delle scadenze differenziate e delle misure gestionali da adottare nel periodo transitorio. Quel decreto è proprio il D.M. 31 marzo 2026.
Cosa cambia operativamente: le due scadenze
Il decreto articola l’adeguamento su due momenti distinti e obbligatori:
Scadenza 1 — entro 9 mesi dalla pubblicazione (8 gennaio 2027)
Gli edifici scolastici non ancora adeguati devono:
- Attuare almeno le misure essenziali di sicurezza previste dal D.M. 26/08/1992, ovvero:
- Punto 7.0 – Generalità; punto 7.1 (lettere a e b) – Illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora/allarme
- Punto 8 – Sistemi di allarme
- Punto 9.2 – Estintori
- Punto 10 – Segnaletica di sicurezza
- Punto 12 – Norme di esercizio
- Presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA antincendio (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011) attestante l’attuazione di tali misure
Per chi ha optato per il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/8/2015 + D.M. 7/8/2017), le misure minime da attestare con SCIA entro la stessa data sono:
- S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti elettrici), S.4.5.9 (segnaletica d’esodo), livello di prestazione II di S.6 (controllo dell’incendio), S.5 (gestione della sicurezza antincendio), V.7.4.4, segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (rilevazione e allarme), ove previsto.
Scadenza 2 — entro il 31 dicembre 2027
Completamento di tutte le disposizioni previste dal D.M. 26/08/1992 (o, in alternativa, dal Codice di Prevenzione Incendi) e presentazione della SCIA attestante il completo adeguamento.
Gli obblighi gestionali durante il periodo transitorio
L’aspetto più operativo e spesso sottovalutato riguarda le misure gestionali di mitigazione del rischio che scuole ed enti locali proprietari degli edifici devono adottare fin da subito, nelle more del completamento degli interventi strutturali.
Il D.M. 31 marzo 2026 (art. 2) individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti misure:
- Limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture
- Eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori agli standard previsti
- Garantire che l’affollamento e la distribuzione degli occupanti siano compatibili con il sistema di esodo, anche riducendo il numero di presenze se necessario
- Attività sistematica di sorveglianza pianificata, per verificare accessibilità, condizioni operative e assenza di danni
- Potenziare gli addetti antincendio incaricati della prevenzione, della lotta agli incendi e della gestione delle emergenze (anche con personale esterno qualificato)
- Garantire la formazione antincendio avanzata agli addetti: corso di tipo 3-FOR (D.M. 2 settembre 2021) con conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica
- Informare il personale sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento
- Almeno due esercitazioni antincendio aggiuntive all’anno, oltre alle prove di evacuazione già obbligatorie, calibrate sugli scenari individuati nel DVR
- Integrare il Piano di Emergenza con misure specifiche in caso di presenza di cantieri
Tutte le attività di sorveglianza e le esercitazioni devono essere registrate nel Registro dei Controlli, che deve essere conservato e reso disponibile in caso di ispezione.
Il decreto riguarda:
- Istituzioni scolastiche (dirigenti scolastici/datori di lavoro) per gli aspetti gestionali e organizzativi
- Enti locali proprietari degli edifici (Comuni per le scuole dell’infanzia, primarie e medie; Province per le superiori) per gli interventi strutturali e il coordinamento con i Vigili del Fuoco
- RSPP e addetti antincendio di ogni istituto, per la gestione operativa delle misure compensative
- Scuole paritarie e strutture private che erogano istruzione con oltre 100 persone presenti
Il mancato rispetto delle scadenze e degli obblighi del decreto espone i soggetti responsabili a:
- Sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per violazione degli obblighi in materia di prevenzione incendi
- Rilievi in sede di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco o dell’INL
- Responsabilità penale aggravata del dirigente scolastico e/o dell’ente proprietario in caso di sinistro, se emerge il mancato adeguamento o la mancata adozione delle misure compensative
- Impossibilità di ottenere il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) senza la SCIA presentata nei termini
Cosa fare ora – Checklist operativa
✅ Verificare lo stato di adeguamento dell’edificio rispetto al D.M. 26/08/1992 (o al Codice PI)
✅ Avviare immediatamente la pianificazione degli interventi per le misure minime da presentare con SCIA entro l’8 gennaio 2027
✅ Redigere o aggiornare la valutazione del rischio incendio tenendo conto delle carenze e non conformità presenti
✅ Adottare le misure gestionali compensative previste dall’art. 2 del decreto, con particolare attenzione a sorveglianza, formazione e piano di emergenza
✅ Verificare che gli addetti antincendio abbiano completato il corso 3-FOR e il relativo attestato di idoneità
✅ Programmare almeno 2 esercitazioni antincendio aggiuntive per il 2026/2027
✅ Aggiornare e conservare il Registro dei Controlli
✅ Predisporre la documentazione per la SCIA (con tecnico abilitato) e coordinare i rapporti con il Comando VVF territorialmente competente.
Progest supporta istituzioni scolastiche ed enti locali nella valutazione del rischio incendio, nella pianificazione degli interventi e nella gestione degli adempimenti documentali previsti dal D.M. 31 marzo 2026.
Per approfondimenti il nostro team è a disposizione.