Con la circolare MASAF del 6 marzo 2026 sono stati dati chiarimenti operativi su un tema che impatta direttamente l’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP: l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. La misura discende dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471, e diventa un passaggio concreto da presidiare per tutte le imprese interessate.

Non si tratta di una modifica solo formale. La nuova regola impone di riesaminare layout grafici, retro-etichetta, utilizzo di marchi e loghi, identificazione del soggetto corretto da indicare e gestione delle scorte di etichette già stampate. Per molti operatori, quindi, l’adeguamento richiederà un controllo puntuale sia documentale sia applicativo.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2024/1143, entrato in vigore il 13 maggio 2024, ha introdotto una nuova disciplina orizzontale sulle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, abrogando il precedente regolamento (UE) n. 1151/2012. Tra le disposizioni rilevanti per il settore agroalimentare, l’articolo 37 disciplina l’etichettatura dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose designati da un’indicazione geografica.

Successivamente, il regolamento (UE) 2026/471 ha modificato proprio l’articolo 37, paragrafo 5, introducendo per i prodotti agricoli DOP e IGP l’obbligo di riportare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. La circolare MASAF prot. n. 110473 del 06/03/2026 interviene per chiarire come interpretare questa prescrizione e come applicarla operativamente.

Un punto centrale riguarda la nozione di “stesso campo visivo”. Richiamando l’articolo 2, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (UE) n. 1169/2011, la circolare spiega che le informazioni devono poter essere lette da un unico angolo visuale, senza dover ruotare il prodotto. È però ammesso che nome del produttore o dell’operatore e indicazione geografica compaiano anche soltanto in retro-etichetta, purché siano visibili insieme almeno una volta.

Cosa cambia operativamente

L’impatto operativo è immediato per tutte le aziende che commercializzano prodotti agricoli DOP e IGP. La prima verifica da fare riguarda l’etichetta: il nome del produttore o dell’operatore deve comparire nello stesso campo visivo della DOP o IGP e non può essere sostituito, in modo automatico, da un semplice nome commerciale o di marca se questo non coincide con la ragione sociale del soggetto richiesto.

La circolare chiarisce anche chi può essere indicato.

Per “produttore” si intende una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12/04/2000 n. 61413 e iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP. Se i produttori sono più di uno, in etichetta può comparire solo uno di essi oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il proprio carattere e le proprie caratteristiche finali essenziali.

Per “operatore”, invece, si intende il soggetto responsabile della fase in cui il prodotto DOP o IGP viene ottenuto oppure della sua trasformazione sostanziale. La circolare specifica che la trasformazione sostanziale è l’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto (Es. caseificio, frantoio, ecc.) e che può anche non essere inclusa nel disciplinare di produzione.

Marchio o logo bastano solo se coincidono davvero con il nome del produttore o dell’operatore.

Se il brand è diverso dalla ragione sociale, il requisito non è soddisfatto.

La circolare aggiunge inoltre alcune precisazioni utili:

  • nei prodotti invecchiati o stagionati, quando la stagionatura è l’ultima fase di produzione prevista dal disciplinare, lo stagionatore può essere considerato produttore ai fini dell’etichettatura;
  • l’obbligo si applica anche ai prodotti sfusi o non preimballati, come carni o formaggi freschi esposti al banco;
  • in questi casi le informazioni possono essere fornite con modalità idonee, ad esempio su un avviso o sul bordo scaffale;
  • non è necessario indicare lo stabilimento di produzione, perché la norma richiede il nome del produttore o dell’operatore, non il sito produttivo.

Chi è coinvolto

L’obbligo riguarda i soggetti che etichettano e commercializzano prodotti agricoli DOP e IGP. In pratica, sono coinvolti produttori, confezionatori, stagionatori, operatori responsabili della trasformazione sostanziale, consorzi e imprese che gestiscono etichette, packaging e marchi legati a prodotti a indicazione geografica.

All’interno dell’azienda, il tema non riguarda solo il reparto grafico o marketing. Devono essere coinvolti anche qualità, ufficio legale o regulatory, acquisti packaging, commerciale e responsabili della filiera certificata, perché la corretta identificazione del soggetto da indicare dipende dalla struttura produttiva e dal ruolo effettivo svolto lungo la filiera.

Rischi sanzionatori

La circolare non introduce un quadro sanzionatorio autonomo, ma chiarisce un obbligo di etichettatura che, se non correttamente applicato, può esporre l’operatore a contestazioni in sede di controllo. Il rischio principale è la non conformità dell’etichetta rispetto alla disciplina europea sulle indicazioni geografiche, con possibili impatti su commercializzazione, controlli ufficiali e gestione del prodotto sul mercato.

Esiste inoltre un rischio pratico molto concreto: utilizzare nome commerciale, logo o marchio pensando che siano sufficienti, quando in realtà non coincidono con il nome del produttore o dell’operatore richiesto. Questo può generare errori seriali su intere tirature di etichette.

Cosa fare ora

Per gestire correttamente l’adeguamento conviene attivare subito una verifica interna.

Checklist operativa

  • Mappare tutti i prodotti agricoli DOP e IGP attualmente etichettati.
  • Verificare se il nome del produttore o dell’operatore compare nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.
  • Controllare se il nome presente in marchio o logo coincide davvero con la ragione sociale del soggetto corretto.
  • Valutare i casi con più produttori o con trasformazione sostanziale post-produzione.
  • Riesaminare retro-etichette, cartellini e materiali per prodotti sfusi o non preimballati.
  • Gestire separatamente le scorte di etichette già stampate prima del 14 maggio 2026.

La circolare ricorda che occorre distinguere due situazioni.

I prodotti agricoli DOP e IGP già etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti, senza vincoli di scadenza.

Per le etichette già stampate ma non ancora apposte ai prodotti, la circolare prevede invece una deroga applicabile esclusivamente sul territorio nazionale: lo smaltimento è consentito fino a esaurimento, ma entro il termine massimo del 14 agosto 2026 (tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’obbligo).

Come mettersi in regola

Per le aziende DOP e IGP questo è il momento giusto per fare un check-up mirato sulle etichette, prima che l’obbligo diventi un problema operativo o commerciale.

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